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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25883/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2013 relativo a una struttura alberghiera, con cui il Comune aveva contestato un parziale omesso versamento dell'imposta e applicato sanzioni, determinando il tributo sulla base di una rendita catastale ritenuta dalla contribuente non corretta. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello il Comune aveva ottenuto un accoglimento parziale, con determinazione dell'IMU sulla base della rendita catastale di euro 55.496. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. e art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992, in attesa della definizione della causa pregiudicante sulla rendita catastale; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di ricalcolo dell'IMU in base a una rendita diversa, rideterminata dal giudice tributario in altro giudizio; 3) violazione degli artt. 112, 324, 333 e 334 c.p.c. e dell'art. 49 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la rendita catastale definitivamente accertata in separato giudizio dovesse essere considerata anche nel presente procedimento, con conseguente parziale illegittimità dell'avviso IMU. Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno depositato memoria con cui hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale e chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, rilevando che la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società; la Corte non entra nel merito delle censure perché il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di sospensione del giudizio in presenza di causa pregiudicante sulla rendita catastale.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992

    invocato dal ricorrente quale base della sospensione del processo tributario per pregiudizialità.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda di ricalcolo dell'IMU sulla base della rendita catastale ritenuta corretta dalla parte privata.

  • artt. 324, 333 e 334 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo a sostegno della tesi secondo cui la statuizione sulla rendita catastale sarebbe divenuta definitiva e opponibile nel presente giudizio.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel terzo motivo insieme alle norme del codice di rito, in relazione agli effetti dell'impugnazione e della definitività della decisione sulla rendita catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la debenza del contributo unificato aggiuntivo perché la causa si è estinta per cessazione della materia del contendere; la norma ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, dunque di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono in cassazione un accordo che elimina la controversia sostanziale, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto per quei diversi esiti.
  • Le censure processuali sulla mancata sospensione necessaria o sull'omessa pronuncia restano assorbite se, nel corso del giudizio di legittimità, interviene un accordo tra le parti che definisce la pretesa tributaria oggetto della lite.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo va interpretata restrittivamente, trattandosi di norma eccezionale e in senso lato sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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