Cassazione Civile, Ordinanza n. 17488/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una società cessionaria di un credito bancario aveva agito in primo grado contro il debitore originario e contro un terzo acquirente di un immobile, chiedendo sia la condanna della debitrice al pagamento del credito sia la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti di trasferimento immobiliare, sostenendo che tali atti avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la sola domanda di condanna della debitrice e aveva rigettato la revocatoria nei confronti del terzo acquirente, compensando o ponendo le spese a carico della società attrice nei rapporti con il terzo. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto della revocatoria e aveva compensato in parte le spese, valorizzando la soccombenza degli appellati sotto il profilo delle argomentazioni sulla revocatoria. Il terzo acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello disposto la compensazione integrale delle spese di primo grado e la compensazione parziale di quelle di appello in assenza, a suo dire, di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate; sosteneva inoltre che la motivazione fosse generica e incongrua, perché la domanda revocatoria era stata comunque rigettata nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel testo applicabile ratione temporis dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha quindi verificato che la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non illogico, facendo riferimento sia al rigetto delle difese del ricorrente sulla partecipatio fraudis del terzo acquirente e sull’esenzione di cui al terzo comma dell’art. 2901 c.c., sia a elementi attinenti al comportamento processuale delle parti. Per tale ragione ha escluso la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di legittimità e dando atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la Corte richiama la norma sulla revocatoria ordinaria e considera rilevante, ai fini della motivazione sulle spese, il rigetto delle difese del convenuto anche con riguardo all’esenzione prevista dal terzo comma.
il principio di soccombenza resta il criterio generale di regolazione delle spese, ma nel caso concreto non risulta violato perché la compensazione è stata sorretta da motivazione non illogica e coerente con l’art. 92 c.p.c.
altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione
la compensazione delle spese è ammessa, nel regime applicabile, anche fuori dalla soccombenza reciproca se sussistono gravi ed eccezionali ragioni specificamente esplicitate; il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le ragioni non siano illogiche o erronee.
il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese di lite è consentita non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche quando il giudice individui e indichi espressamente in motivazione altre gravi ed eccezionali ragioni.
- Le ragioni poste a base della compensazione devono essere specifiche e concretamente collegate alla controversia; tuttavia, il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano illogiche o erronee, non potendo sostituire una diversa valutazione di merito.
- Ai fini della compensazione possono essere valorizzati anche elementi relativi al comportamento processuale delle parti e alle ragioni che le hanno indotte ad agire o resistere in giudizio.
- La circostanza che una domanda sia stata rigettata nel merito non esclude di per sé la possibilità di compensare le spese se la motivazione della decisione evidenzia ulteriori profili di soccombenza o di comportamento processuale rilevanti.
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