Cassazione Civile, Ordinanza n. 02690/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della CTR che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi. La CTR, con la sentenza impugnata, aveva accolto il gravame dell'Amministrazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 convertito in L. n. 123/2017, sostenendo che il rimborso dovesse essere ridotto del 50% ai sensi della disciplina sopravvenuta e non corrisposto integralmente. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha però dichiarato, con memoria, che l'Amministrazione aveva integralmente pagato quanto dovuto; l'Agenzia non ha replicato su tale circostanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento integrale eseguito dall'Amministrazione nelle more rendesse inutile la prosecuzione del giudizio di ottemperanza e il rinvio al giudice a quo. Ha inoltre regolato le spese del giudizio di legittimità ponendole a carico dell'Agenzia delle Entrate, quale parte virtualmente soccombente, richiamando il criterio della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere. Non vi è stato esame nel merito del motivo di ricorso, perché la sopravvenuta esecuzione ha assorbito la controversia.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata come base del giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per l'esecuzione del giudicato tributario
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
norma invocata dalla ricorrente per sostenere che il rimborso dovesse essere ridotto secondo la disciplina sopravvenuta
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017 convertito in L. n. 123 del 2017
disposizione richiamata dall'Agenzia quale modifica della disciplina del rimborso, asseritamente applicabile alla fattispecie
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per incardinare il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamati in relazione al potere della Corte di regolare direttamente le spese quando dichiara cessata la materia del contendere in sede di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione esegue integralmente la prestazione dovuta e il contribuente lo dichiara in memoria, la controversia deve essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione rende non necessario il rinvio al giudice di merito per l'adozione dei provvedimenti attuativi.
- Quando la cessazione della materia del contendere interviene in sede di legittimità, la Corte provvede sulle spese dell'intero processo secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo porle a carico della parte che sarebbe risultata soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
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