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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02690/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della CTR che aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi. La CTR, con la sentenza impugnata, aveva accolto il gravame dell'Amministrazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 convertito in L. n. 123/2017, sostenendo che il rimborso dovesse essere ridotto del 50% ai sensi della disciplina sopravvenuta e non corrisposto integralmente. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha però dichiarato, con memoria, che l'Amministrazione aveva integralmente pagato quanto dovuto; l'Agenzia non ha replicato su tale circostanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento integrale eseguito dall'Amministrazione nelle more rendesse inutile la prosecuzione del giudizio di ottemperanza e il rinvio al giudice a quo. Ha inoltre regolato le spese del giudizio di legittimità ponendole a carico dell'Agenzia delle Entrate, quale parte virtualmente soccombente, richiamando il criterio della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere. Non vi è stato esame nel merito del motivo di ricorso, perché la sopravvenuta esecuzione ha assorbito la controversia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione esegue integralmente la prestazione dovuta e il contribuente lo dichiara in memoria, la controversia deve essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione rende non necessario il rinvio al giudice di merito per l'adozione dei provvedimenti attuativi.
  • Quando la cessazione della materia del contendere interviene in sede di legittimità, la Corte provvede sulle spese dell'intero processo secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo porle a carico della parte che sarebbe risultata soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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