Cassazione Civile, Ordinanza n. 27023/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'ente previdenziale, di una pensione di anzianità già riconosciuta a una lavoratrice autonoma, in conseguenza della rivalutazione dell'ammontare dei contributi richiesti e dell'accertamento di redditi da capitale derivanti dalla partecipazione della medesima a una società a responsabilità limitata. I giudici di merito hanno accolto la domanda di ripristino della pensione, ritenendo che tali redditi di capitale non dovessero essere assoggettati all'imponibile contributivo della Gestione commercianti e che quindi non vi fossero omissioni contributive idonee a far venir meno il montante utile alla maturazione del trattamento pensionistico. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. n. 438/1992, in relazione alla l. n. 233/1990, sostenendo che i redditi in questione avrebbero dovuto essere ricompresi nella base contributiva dovuta alla Gestione commercianti, con conseguente insussistenza del diritto alla pensione ripristinata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale competente deve includere nella base imponibile i redditi d'impresa, intesi come redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, quando non vi sia prestazione di attività lavorativa. Poiché la partecipazione sociale della pensionata non era accompagnata da attività lavorativa, i relativi redditi non potevano essere considerati ai fini contributivi. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dall'ente per sostenere la soggezione a contribuzione dei redditi in contestazione; la Corte ne esclude l'applicazione ai redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria priva di attività lavorativa.
Citata in connessione con l'art. 3-bis l. n. 438/1992 quale disciplina del regime contributivo della gestione interessata.
Usato per definire i redditi d'impresa, che sono gli unici redditi da includere nella base imponibile contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla gestione competente.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini contributivi della gestione commercianti, il lavoratore autonomo deve includere nella base imponibile i soli redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, non anche i redditi di capitale.
- La mera partecipazione a una società di capitali, se non accompagnata da prestazione di attività lavorativa, non integra base imponibile per la contribuzione alla gestione previdenziale degli autonomi.
- In presenza di corretta esclusione dei redditi di capitale dalla base contributiva, non può ritenersi sussistente un'omissione contributiva idonea a incidere sul perfezionamento dei requisiti pensionistici.
- Il ricorso per cassazione che denunci una falsa applicazione della disciplina contributiva è infondato quando pretenda di attrarre a contribuzione redditi estranei alla nozione legale di reddito d'impresa.
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