Cassazione Penale, Ordinanza n. 31064/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena per i reati contestati. Con un solo motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alla censura di appello relativa alla mancata esplicitazione, nella sentenza di primo grado, del criterio di determinazione della pena concretamente inflitta e, in particolare, del calcolo dell'aumento applicato per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura manifestamente infondata e comunque aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già proceduto a una complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, escludendo la recidiva e riducendo sensibilmente la pena. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di appello aveva puntualmente indicato la pena base per il reato di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975 e l'aumento per il reato di cui all'art. 707 c.p., e che l'aumento per la continuazione era di entità esigua, sicché non era necessaria una motivazione più analitica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della pena base rideterminata in appello; la Corte rileva che la pena per tale reato è stata determinata in misura ampiamente inferiore alla media edittale.
secondo reato oggetto di aumento per continuazione; la Corte valorizza che la sentenza di appello ha indicato in modo puntuale l'aumento sanzionatorio riferito a tale fattispecie.
norma che disciplina l'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte esclude che l'aumento esiguo per la continuazione integri manifesta irragionevolezza nell'uso di tale potere.
base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato continuato, quando il giudice di merito applica aumenti sanzionatori di esigua entità per i reati satellite, non è richiesta una motivazione specifica e analitica per ciascun incremento, essendo sufficiente una determinazione complessiva che consenta di comprendere il percorso decisorio.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è aspecifica e quindi inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando la decisione di appello abbia già rideterminato in senso migliorativo la pena e abbia indicato pena base e aumenti per continuazione.
- La mancanza di una dettagliata esplicitazione del criterio di calcolo della pena in primo grado non comporta automaticamente vizio di motivazione se il giudice di appello ha poi rinnovato e chiarito il trattamento sanzionatorio in modo puntuale.
- L'esiguità dell'aumento per continuazione esclude, di regola, profili di manifesta irragionevolezza nell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena.
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