Cassazione Penale, Sentenza n. 20046/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
El Hamri impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per reati di droga (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Contestava in particolare l'applicazione dell'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), sostenendo che le prove non dimostravano la sua partecipazione stabile all'associazione: l'associazione sarebbe operativa dall'agosto 2019 mentre lui sarebbe entrato in Italia solo il 19 febbraio 2020, non risultando contatti precedenti; il suo ruolo sarebbe stato mero e occasionale ("operatore" in singoli episodi), quindi privato di gravità indiziaria sufficiente per l'imputazione associativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente si risolvono in una diversa valutazione dei fatti e della motivazione del giudice di merito, materia non ricomprensibile nel sindacato di legittimità se il giudice di merito ha fornito motivazioni congrue. Il provvedimento di merito (G.i.p. e Tribunale del riesame) aveva documentato gravi indizi tramite intercettazioni e servizi di osservazione/pedinamento: attività continuativa consistente nel prelevare, trasportare, rifornire piazze di spaccio, conoscere quantità e prezzi, riportare merce in esubero e consegnare i proventi; ulteriore elemento il pagamento del biglietto aereo e l'organizzazione del suo arrivo da parte del capo dell'associazione. Pertanto la motivazione è stata ritenuta logica e coerente e il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre è stato disposto l'inoltro per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Riferimento al reato di detenzione e spaccio di stupefacenti: il rinvio serve a inquadrare i singoli episodi di cessione contestati; la sentenza lo usa per descrivere i fatti contestati a carico del ricorrente
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione stabile sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione e ruolo operativo determinante; la Corte ha confermato che la contestazione dell'ergere della posizione dell'imputato in termini di diversa valutazione probatoria è materia non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo, a carico del ricorrente in caso di inammissibilità determinata da sua colpa, del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicato per condannare El Hamri al pagamento di €3.000,00
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione sulla inammissibilità del ricorso; disposta la trasmissione per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso misure cautelari, non riesamina i fatti né compie una nuova valutazione probatoria: verifica solo la congruità logica e giuridica della motivazione del giudice di merito circa i gravi indizi.
- Le censure che consistono in una diversa valutazione delle circostanze o nella ricostruzione alternativa dei fatti sono normalmente inammissibili in Cassazione se il giudice di merito ha fornito motivazioni coerenti e non manifestamente illogiche.
- La brevità temporale dell'attività criminale non esclude automaticamente la partecipazione ad una associazione a delinquere: se dalle risultanze emerge l'esistenza di un sistema collaudato al quale l'agente si è riferito, anche per un periodo limitato, può sussistere il reato associativo.
- Indizi come la gestione stabile di piazze di spaccio, il trasporto e la distribuzione di stupefacente, la conoscenza delle quantità e dei prezzi, la riconsegna di merce in esubero e la consegna dei proventi sono elementi rilevanti per qualificare una partecipazione stabile all'associazione.
- Elementi organizzativi antecedenti all'arrivo in Italia (es. pagamento del biglietto aereo e ricezione all'aeroporto da parte del capo dell'organizzazione) possono costituire indizi della preesistente adesione all'associazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, è possibile l'applicazione di sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., oltre alle spese processuali.
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