Cassazione Civile, Ordinanza n. 11478/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto della domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, proposta da una società che aveva acquistato un capannone a seguito di esecuzione forzata e dal fallimento della società contraente della polizza. Il bene era stato danneggiato da un incendio; la polizza era stata stipulata dal precedente proprietario/contraente del rapporto assicurativo. La ricorrente ha sostenuto che il diritto all’indennizzo spettasse a lei perché la polizza doveva essere letta come assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c., anche in forza della clausola generale di polizza che richiamava tale schema, e perché il trasferimento forzoso dell’immobile avrebbe comportato anche il trasferimento del connesso diritto all’indennizzo. Ha inoltre censurato l’uso dell’art. 1918 c.c. e dell’art. 2919 c.c., contestando la conclusione secondo cui il diritto al risarcimento/indennizzo spetterebbe solo a chi era proprietario al momento del sinistro. I motivi di ricorso erano sostanzialmente sovrapponibili e tutti miravano a far riconoscere la legittimazione attiva dell’acquirente al pagamento dell’indennizzo assicurativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di merito si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, l’assenza di titolarità del diritto all’indennizzo in capo alla società ricorrente, poiché al momento del sinistro il bene era di proprietà di altro soggetto e il diritto al risarcimento/indennizzo spetta al proprietario del bene al momento dell’evento dannoso; dall’altro, la non operatività della polizza per dolo del contraente, essendo l’incendio di origine dolosa, circostanza non impugnata. Poiché la seconda ratio non era stata censurata, il ricorso non poteva condurre comunque alla cassazione della decisione. La Corte, inoltre, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ha formulato un principio di diritto sulla spettanza dell’indennizzo al proprietario del bene al momento del sinistro, applicabile anche all’acquirente che subentri ai sensi dell’art. 2919 c.c. in caso di vendita forzata. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
L’assicurazione per conto di chi spetta non consente di prescindere dal criterio indennitario: il diritto all’indennizzo va individuato, in mancanza di una espressa e formale individuazione del beneficiario, in capo a chi sia proprietario o titolare del diritto reale/di garanzia sul bene al momento del sinistro.
La disposizione sul trasferimento dei diritti e obblighi dell’assicurato all’acquirente va letta, nell’assicurazione contro i danni, in coerenza con il principio indennitario; non consente di attribuire l’indennizzo a chi abbia acquistato il bene solo dopo l’evento dannoso, se non è stato ceduto specificamente il relativo credito.
La vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti spettanti sulla cosa al debitore esecutato, ma non consente di traslare automaticamente il diritto di credito all’indennizzo per un danno già verificatosi quando il bene apparteneva a un diverso proprietario.
È richiamato per affermare la natura e la finalità indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni.
È richiamato come norma che esprime il limite dell’indennizzo al danno effettivamente subito.
Il diritto al risarcimento del danno cagionato a un bene, essendo credito autonomo, si trasferisce solo mediante specifica cessione del credito.
Consente alla Corte di enunciare d’ufficio un principio di diritto anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se la questione è di particolare importanza.
È il parametro evocato per denunciare i vizi di violazione/falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione contro i danni, il diritto all’indennizzo segue il principio indennitario e spetta, in assenza di diversa pattuizione o di specifica cessione del credito, a chi era titolare del bene al momento del sinistro e ha subito il pregiudizio.
- L’assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891 c.c. non può essere ricostruita in via meramente presuntiva sulla base della clausola contrattuale: occorre comunque individuare il soggetto assicurato secondo la concreta struttura del rapporto e, in caso di bene non più appartenente al contraente, il diritto indennitario resta ancorato al titolare al momento dell’evento dannoso.
- Il diritto al risarcimento del danno cagionato a un bene è un credito autonomo rispetto al diritto di proprietà e non si trasferisce automaticamente con l’alienazione del bene; il trasferimento richiede una specifica cessione del credito.
- La vendita forzata, ai sensi dell’art. 2919 c.c., va equiparata alla vendita volontaria quanto alla trasmissione dei diritti sulla cosa, ma non determina di per sé il trasferimento del credito risarcitorio per un danno già verificatosi in capo al precedente proprietario.
- In sede di legittimità, l’omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione comporta l’inammissibilità delle censure dirette solo contro le altre rationes, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza.
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