Cassazione Civile, Ordinanza n. 03321/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto della società emittente di rimborsare integralmente sette buoni postali fruttiferi cointestati al padre deceduto e alla figlia superstite, tutti recanti la clausola di "pari facoltà di rimborso", subordinando il pagamento alla dichiarazione di successione e alla quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. La cointestataria ha agito per ottenere il rimborso dell'intero valore dei titoli, sostenendo che la clausola integrasse una solidarietà attiva e che i buoni, in quanto titoli/documenti rimborsabili a vista, non cadessero nella successione; in subordine aveva chiesto almeno il 50% del valore. La Corte d'appello ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 171 e 182 d.P.R. 156/1973 e dell'art. 187 d.P.R. 256/1989, sostenendo che tale norma, richiamata dall'art. 203 del d.P.R. 256/1989, imponeva la quietanza di tutti gli aventi diritto anche per i buoni con pari facoltà di rimborso, così da escludere il pagamento al solo cointestatario superstite; ha inoltre richiamato la natura dei buoni come titoli di legittimazione e la necessità della consegna dell'originale con sottoscrizione per quietanza. Con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese e al contributo unificato, ritenendola ingiusta in una lite limitata alle modalità di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha applicato il principio già affermato da propria giurisprudenza recente secondo cui, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intero importo senza che trovi applicazione l'art. 187 d.P.R. 256/1989, norma riferita ai libretti di risparmio e non estensibile analogicamente ai buoni, la cui disciplina è diversa perché rimborsabili a vista e non cedibili se non per successione. Quanto alle spese, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio di soccombenza, senza alcuna violazione dell'art. 92 c.p.c. o del d.P.R. 115/2002. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte territoriale per la disciplina dei buoni postali fruttiferi e il loro rimborso a vista; non è stato ritenuto ostativo al rimborso al cointestatario superstite
richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva
"anche con la clausola della pari facoltà"; "con quietanza di tutti gli aventi diritto"
norma riferita ai libretti di risparmio, non applicabile ai buoni postali fruttiferi cointestati con pari facoltà di rimborso perché la loro diversa natura impedisce l'analogia
prevede l'applicazione ai buoni delle norme sui libretti solo in quanto compatibili e non diversamente disposto; la Corte esclude la compatibilità dell'art. 187 con i buoni fruttiferi
contiene una disciplina specifica del rimborso dei buoni postali fruttiferi, che sono rimborsabili a vista
art. 12 preleggi
invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione dell'art. 187, ma la Corte segue l'interpretazione conforme alla diversa natura dei buoni
i buoni postali fruttiferi sono qualificati come documenti di legittimazione, non come titoli di credito
richiamato per evidenziare che i buoni postali, in deroga alla libera cedibilità dei crediti, sono intrasferibili salvo successione a termine di legge
art. 204 c.c. del d.P.R. 156/1973
nel testo si afferma che il credito portato dai buoni è intrasferibile, non sequestrabile né pignorabile salvo eccezioni, con conseguente peculiarità del regime di circolazione
in caso di solidarietà attiva, alla morte di uno dei concreditori il credito si divide tra gli eredi in proporzione delle quote, senza incidere sulla legittimazione del cointestatario superstite
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
invocato per contestare la condanna alle spese, ma la Corte non ravvisa violazione
richiamato sul contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo
base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell'intero importo portato dal documento, perché la clausola attribuisce una legittimazione disgiunta alla riscossione.
- L'art. 187 d.P.R. 256/1989, relativo ai libretti di risparmio e alla quietanza di tutti gli aventi diritto, non si applica ai buoni postali fruttiferi, neppure per via analogica, quando sia incompatibile con la loro specifica disciplina di rimborso a vista.
- La diversa natura dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libretti di risparmio impedisce di trarre dalla disciplina di questi ultimi una regola che paralizzi l'efficacia della clausola di pari facoltà di rimborso.
- La morte di uno dei cointestatari incide sui rapporti interni tra coeredi e concreditori, ma non sulla legittimazione del cointestatario superstite a riscuotere il capitale nei rapporti con l'emittente.
- In sede di legittimità, la censura sulle spese processuali non può essere accolta se il giudice di merito ha applicato correttamente il principio di soccombenza; la compensazione è discrezionale nei limiti di legge.
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