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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14713/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato legittima l'erezione di un muro dalla resistente davanti a un'apertura del ricorrente, aveva riconosciuto la comunione dell'androne/portone e aveva quantificato una partecipazione al danno. Il ricorrente ha proposto dieci motivi tra i quali omissione di motivazione, vizio sulla valutazione e rinnovazione della CTU, erronea qualificazione dell'apertura ("luce" vs "veduta"), violazioni interpretative dei titoli di provenienza e della proprietà delle parti comuni, e diversa ripartizione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure richiedevano un riesame del merito non consentito in sede di legittimità; ha confermato che la mancata annotazione del nuovo difensore è un errore formale privo di effetti sostanziali e sanabile; che il diniego implicito di rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere implicitamente motivato; che la sentenza d'appello conteneva motivazione adeguata (non apparente) e che le questioni relative all'interpretazione dei titoli e alla proprietà sono valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio: compensi pari a euro 3.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00, e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 132, co. 1, n. 2 e n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussistesse motivazione apparente e che le critiche attinenti al merito non possano giustificare la cassazione per vizio di motivazione salvo i casi estremi previsti dalla giurisprudenza.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Riferito alla specificità dei motivi di appello; la Corte ha osservato che, se il giudice d'appello valuta nel merito i motivi, ciò equivale ad un giudizio implicito di ammissibilità dell'appello.

  • art. 345, 167 e 183 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione alla modalità di proposizione di eccezioni e domande nel processo (comparsa conclusionale, deduzioni in vista della CTU); la Corte ha ritenuto che alcune censure fossero mera difesa e non vere domande riconvenzionali, e dunque non rilevanti per censura di cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente in ordine al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non fossero state violate le garanzie, anche perché le omissioni formali non avevano inciso sul concreto esame delle istanze.

  • art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ. e art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

    Norme utilizzate per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione e sul merito; la Corte ha ribadito il limitato sindacato sulla motivazione e l'inammissibilità dei motivi che chiedono un riesame di fatto.

  • art. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Riferiti alla liquidazione delle spese processuali; la Corte ha confermato il principio che le spese seguono la soccombenza e ha disposto la condanna alle spese nei termini indicati.

  • art. 1117 cod. civ.

    Citate in relazione alla comunione delle parti comuni dell'edificio; la Corte ha ritenuto che la valutazione della titolarità e della comunione sia questione di merito non sindacabile in cassazione salvo violazioni di canoni ermeneutici rilevanti.

  • art. 1362, 1363, 1364 e 1372 cod. civ.

    Riferite ai canoni di interpretazione dei negozi giuridici; la Corte ha ricordato che l'interpretazione è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo se il giudice ha violato i canoni legali o la motivazione è manifestamente illogica.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (come modificato)

    Richiamato in relazione all'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte rileva l'applicabilità ratione temporis.

  • art. 334 comma 2, art. 348-bis cod. proc. civ., art. 606 c.p.p.

    Citati in tema di ammissibilità e filtro dei ricorsi; la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che consente dichiarare inammissibili ricorsi che in realtà chiedono un riesame di merito.

Massime di principio

  • L'omissione di annotare il nuovo difensore è in genere un vizio formale emendabile e non giustifica da sola l'annullamento di una sentenza se le difese sono state comunque esaminate.
  • La mancata trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti costituisce vizio solo se dalle motivazioni non risulta che quelle conclusioni siano state effettivamente valutate; se il giudice le ha esaminate la carenza è mera imperfezione formale.
  • La decisione del giudice di merito di non disporre la rinnovazione della CTU rientra nella sua discrezionalità tecnica e può essere impugnata soltanto se la motivazione è assente o manifestamente illogica.
  • Per l'ammissibilità dell'appello è sufficiente che i motivi siano esposti con sufficiente specificità: il giudice d'appello può implicitamente dichiarare l'ammissione procedendo all'esame nel merito.
  • In Cassazione non è consentito un riesame del merito dei fatti o della valutazione di una CTU: le critiche devono mirare a violazioni di legge o a vizi della motivazione chiaramente individuabili.
  • Le questioni di interpretazione dei titoli e di attribuzione della proprietà sono, di norma, accertamenti di fatto del giudice del merito; in cassazione valgono solo se si dimostra la violazione dei canoni legali di interpretazione o una motivazione apparente.
  • Le spese seguono la soccombenza; contestazioni sul riparto delle spese richiedono argomentazioni specifiche e non la sola aspirazione a ottenere una diversa decisione.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione occorre indicare con precisione il vizio di diritto dedotto e non limitarsi a esprimere un dissenso sulla valutazione probatoria o tecnica.

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