Cassazione Penale, Ordinanza n. 04507/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per violazione delle norme sulla guida in stato di ebbrezza e sulla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Con il primo motivo ha dedotto nullità e violazione di legge, sostenendo l'insussistenza del reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada, anche in relazione a profili costituzionali e alla disciplina sugli accertamenti, contestando in sostanza la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. Con il terzo motivo ha censurato la quantificazione della sospensione della patente di guida, ritenendo insufficiente la motivazione sulla durata della sanzione accessoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività riservata ai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo congruo e coerente la responsabilità dell'imputato per la violazione dell'art. 187, comma 8, cod. strada, valorizzando la condotta dell'imputato che, alla vista della polizia, ingeriva un involucro. Ha inoltre reputato immune da censure il diniego della particolare tenuità del fatto, giustificato dall'elevato disvalore oggettivo della condotta. Infine, ha ritenuto adeguatamente motivata la durata della sospensione della patente, alla luce della gravità complessiva delle violazioni del codice della strada. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma invocata dalla difesa per dedurre violazione di legge; la Corte rileva che le doglianze erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria, quindi non scrutinabili come censure di legittimità nei termini prospettati.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma invocata per vizio di motivazione; la Corte esclude la fondatezza delle censure perché la motivazione dei giudici di merito è congrua, adeguata e priva di illogicità manifeste.
Richiamato quale norma incriminatrice riferita alla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti; la Corte conferma la legittimità della richiesta di accertamenti e la responsabilità dell'imputato sulla base delle circostanze di fatto accertate.
art. 187, comma 8, cod. strada
È la disposizione ritenuta violata e la cui sussistenza viene confermata dai giudici di merito; il ricorso non scalfisce l'accertamento della responsabilità.
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
Norma richiamata tra i reati/illeciti per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile nelle sentenze conformi di merito.
L'istituto della particolare tenuità del fatto è escluso in ragione del rilevato disvalore oggettivo della condotta e della coerenza della motivazione dei giudici di merito.
Richiamato in relazione alla dedotta insufficienza motivazionale sulla particolare tenuità del fatto e sulla sanzione accessoria; la Corte ritiene la motivazione dei giudici di merito congrua.
art. 218, comma 2, cod. strada
È indicato come parametro per determinare la durata della sospensione della patente di guida; la Corte reputa corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno fatto leva sulla gravità e pluralità delle violazioni.
art. 13 Cost.
Citato dalla difesa nel tentativo di sostenere l'illegittimità delle richieste di accertamento; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 32 Cost.
Citato dalla difesa in relazione agli accertamenti sanitari/diagnostici; la Corte non ne ricava un limite ostativo rispetto alla decisione impugnata.
Richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 186 c.d.s.; dal testo emerge solo il riferimento formale, senza ulteriore sviluppo argomentativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta in modo congruo e logico dai giudici di merito.
- La responsabilità per la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti può essere confermata anche sulla base di un ragionamento inferenziale fondato su massime di esperienza, quando la condotta dell'agente renda logicamente plausibile l'assunzione di stupefacenti e la richiesta di accertamenti risulti legittima.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice valorizza il concreto disvalore oggettivo della condotta e tale apprezzamento risulta coerente con le risultanze probatorie.
- La durata della sospensione della patente deve essere determinata sulla base di una valutazione complessiva della gravità del fatto e degli ulteriori parametri normativi rilevanti, con motivazione congrua e non meramente apparente.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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