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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21442/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme che assumeva dovute dall'ASL a titolo di adeguamento ISTAT delle rette per prestazioni di riabilitazione. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e la Corte d'appello di Napoli aveva confermato la revoca, ritenendo che l'adeguamento tariffario previsto da un protocollo d'intesa regionale recepito da una delibera di Giunta non operasse automaticamente e richiedesse un apposito provvedimento regionale di attuazione, mancante nel caso concreto. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione di varie fonti normative e amministrative, oltre a vizi di motivazione e omessa pronuncia, sostenendo: la mancata distinzione tra revisione tariffaria e adeguamento ISTAT; l'erronea valutazione di una sentenza del TAR che avrebbe accertato l'inadempimento regionale per annualità pregresse; la violazione di una circolare MEF relativa alla certificazione di contratti con prestazioni periodiche o continuative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee senza distinzione tra vizio di diritto e vizio motivazionale, e privo di specificità perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il ricorso non contestava efficacemente il passaggio decisivo secondo cui l'adeguamento tariffario concordato in funzione degli indici ISTAT non opera automaticamente ma necessita di un previo provvedimento regionale; inoltre si limitava a riproporre argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, integrando un "non motivo" non scrutinabile in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato richiamato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.m. 15 aprile 1994

    richiamato dalla ricorrente come fonte della revisione tariffaria, ma la Corte non ne afferma una diversa portata sostanziale; rileva solo che le censure non si confrontano con la decisione impugnata

  • D.G.R. Campania n. 6757/1996

    indicata come atto che recepisce il protocollo d'intesa e fissa parametri di riferimento, senza automatismo nell'adeguamento

  • D.G.R. Campania n. 1874/1988

    citata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma valutazione nel merito

  • D.G.R. Campania n. 3094/2000

    citata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma valutazione nel merito

  • circolare MEF n. 35 del 27 novembre 2012

    invocata dalla ricorrente in tema di certificazione di importi adeguati secondo ISTAT, ma ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    citato nel motivo come fonte violata, senza esame di merito

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    citato nel motivo come fonte violata, senza esame di merito

  • art. 132, comma 2, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato per dedotti vizi motivazionali, ma la Corte riscontra inammissibilità del motivo per difetto di specificità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per dedotti vizi motivazionali, senza accoglimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, pertinente e autosufficiente: non è ammissibile una censura formulata in modo promiscuo, con commistione indistinta di violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di contestare il fondamento decisivo della decisione, è inammissibile.
  • La mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi nei gradi di merito, senza un'effettiva critica alla decisione impugnata, integra un "non motivo" non scrutinabile in sede di legittimità.
  • Quando la decisione di merito afferma che un adeguamento tariffario o economico non opera automaticamente ma richiede un previo provvedimento attuativo dell'amministrazione competente, il ricorso deve specificamente censurare tale passaggio decisivo per poter essere esaminato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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