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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16528/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità l'appello avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 480 e 493 c.p. (fatti del 19/7/2015). In cassazione il ricorrente articolava due motivi principali: 1) carenza o apparente mancanza di motivazione della decisione di merito, deducendo tre profili specifici (violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; carenza di motivazione sul contributo causale dell'imputato; errata applicazione dell'art. 131‑bis c.p.); 2) violazione delle norme processuali (art. 581 e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che l'atto di appello era specifico e non generico perché aveva indicato i motivi di dissenso e l'oggetto della diversa deliberazione richiesta al giudice di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto i motivi di ricorso del tutto generici: la difesa si è limitata a sostenere l'ammissibilità dell'appello senza enunciare e argomentare in modo puntuale i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui l'atto di appello non aveva fornito la necessaria correlazione con la motivazione di primo grado e non aveva efficacemente confutato le argomentazioni del Tribunale (in particolare quelle relative all'interesse alla falsificazione del documento e all'abitualità di condotte illecite ostativa all'applicazione dell'art. 131‑bis). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come fattispecie oggetto del procedimento (falsificazione). La sentenza di cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi formali.

  • art. 493 c.p.

    Ulteriore norma penale richiamata tra i reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; rilevanza solo contestuale alla vicenda sostanziale.

  • art. 131‑bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che l'appello (e il ricorso) non ha confutato la motivazione di primo grado che aveva escluso l'applicabilità dell'istituto in ragione dell'abitualità di condotte illecite desumibile dai precedenti penali.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Dispositivo che richiede specificità dei motivi di impugnazione in appello; la Corte ha confermato l'interpretazione secondo cui l'appello è inammissibile quando i rilievi critici non sono esplicitamente enunciati e argomentati rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla difesa in ordine ai requisiti dell'atto di appello; la Corte ha ritenuto che i requisiti non fossero soddisfatti nella fattispecie.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 581)

    Riforma richiamata quale fonte dell'inasprimento del requisito di specificità dell'appello; la Corte applica il principio secondo il quale l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione di primo grado.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma il principio sulla inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e sulla proporzionalità dell'onere di specificità rispetto all'ampiezza della motivazione di primo grado.

  • Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018 (Cricca)

    Sunto di orientamento secondo cui l'atto di appello è specifico se individua il punto devoluto al giudice di appello con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisa i motivi di dissenso e l'oggetto della diversa deliberazione richiesta.

  • Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018 (Di Schiena)

    Principio che impone al giudice d'appello, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, l'obbligo di motivare puntualmente e analiticamente su ogni punto devoluto.

  • art. 83, comma 12‑ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma emergenziale che ha consentito la requisitoria scritta; richiamata nel procedimento per la produzione della requisitoria del Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L'appello (e, di conseguenza, il ricorso per cassazione fondato sull'inammissibilità dell'appello) è inammissibile se i motivi non enunciano e non argomentano chiaramente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
  • L'onere di specificità dell'appello è proporzionale alla specificità della motivazione del giudice di primo grado: sentenze più articolate richiedono motivi di appello più puntuali e circostanziati.
  • Non è sufficiente per la difesa affermare genericamente che l'appello è specifico: è necessario indicare esattamente i passaggi motivazionali del primo grado che si intendono contestare e spiegare perché e in che modo la decisione deve essere diversa.
  • Quando si invoca una causa di non punibilità (es. art. 131‑bis), l'appello deve confrontarsi espressamente e argomentatamente con le ragioni del giudice che hanno escluso l'applicabilità della causa, in particolare con fatti o precedenti che giustificano la valutazione negativa (es. abitualità di reati).
  • Se l'appello è ritenuto ammissibile, il giudice di appello ha l'obbligo di motivare analiticamente su ciascun punto devoluto; il mero rinvio alla motivazione di primo grado è insufficiente e può determinare vizio di motivazione.
  • In caso di proposizione di impugnazioni generiche o meramente dichiarative, il rischio concreto è l'inammissibilità con condanna alle spese e, se previsto, a sanzioni (es. versamento in cassa delle ammende).

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