Cassazione Penale, Sentenza n. 43649/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca della confisca di un immobile, sostenendo che il provvedimento ablativo si era fondato su una pericolosità sociale "generica" accertata in epoca anteriore e che la successiva disciplina (art. 11-ter d.l. 92/2008, che aveva abrogato l'art. 14 L. 55/1990) era stata applicata retroattivamente in modo illegittimo. Invocava inoltre la pronuncia della Corte costituzionale n.24/2019 e orientamenti della Cassazione che, a suo avviso, renderebbero possibile la revocazione di provvedimenti definitivi fondati su pericolosità generica; in subordine proponeva questione di costituzionalità dell'art. 11-ter. Contestava infine la correlazione temporale tra acquisizione del bene e fatti che giustificavano la pericolosità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la confisca fosse fondata esclusivamente sulla pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011 (soggetto che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuosa), e quindi non incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 che ha riguardato la sola lettera a). Le Sezioni Unite hanno confermato che, rispetto a sentenze di illegittimità costituzionale, l'annullamento senza rinvio opera solo se la misura è fondata esclusivamente sulla lett. a). La Corte ha inoltre escluso l'illegittimità della presunta retroattività dell'art. 11-ter, richiamando il consolidato principio secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali hanno natura preventiva (non sanzionatoria) e, pertanto, non operano le regole di irretroattività penale; in applicazione è richiamato anche l'art. 200 c.p. Infine è stata respinta la censura sulla correlazione temporale dei fatti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 1956
Richiamata in base alla disciplina storica sulle misure di prevenzione; nel caso si è valutato il fondamento della pericolosità in base a norme successive (d.lgs. 159/2011)
Norma processuale richiamata nei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Censura di diritto in cassazione: la Corte ha ritenuto le doglianze non sussistenti e il motivo infondato
art. 11-ter decreto-legge n. 92 del 2008
Contestata come applicata retroattivamente dal ricorrente; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, richiamando l'orientamento secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali hanno natura preventiva e possono seguire successioni di norme applicabili ai provvedimenti preventivi (art. 200 c.p.)
art. 7 CEDU
Invocato dal ricorrente per vizio di retroattività; la Corte ha escluso la sua applicabilità alle misure di prevenzione patrimoniali, poiché l'art. 7 CEDU riguarda reati e pene e la giurisprudenza nazionale e europea considera la confisca di prevenzione non sostanzialmente penale
Riferimento storico: l'abrogazione di questa norma da parte dell'art. 11-ter è centrale per la questione sulla portata della confisca; la Corte ha ritenuto legittima la disciplina successiva
art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011
Nel caso la confisca è stata fondata esclusivamente su questa fattispecie (soggetto che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuosa); la Corte ha ritenuto che la sentenza costituzionale n.24/2019 non incide su misure definitive fondate su questa lettera
art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla correlazione temporale richiedendo prova di novità idonea a rimettere in discussione il provvedimento definitivo
Richiamato dal ricorrente in tema di principio di irretroattività penale; la Corte ha escluso la sua applicazione alle misure di prevenzione di natura non sanzionatoria
Richiamato dalla Corte quale criterio per applicare la disciplina più favorevole o le norme successive in materia di misure di prevenzione, atteso il carattere preventivo dell'istituto
art. 3, 25 e 117 Cost.
Richiamati nella questione di costituzionalità proposta in subordine; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Richiamato dal ricorrente come possibile rimedio (revocazione); la Corte ha comunque richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita gli effetti sopravvenuti delle declaratorie di incostituzionalità rispetto a provvedimenti definitivi
Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se una confisca preventiva definitiva è fondata esclusivamente sulla pericolosità ai sensi della lett. a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, la declaratoria di illegittimità costituzionale che colpisce quella fattispecie può comportarne l'annullamento; se invece la misura si fonda sulla lett. b) ("vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuosa"), la sentenza n.24/2019 non incide automaticamente sui provvedimenti ormai definitivi
- Le misure di prevenzione patrimoniali sono considerate di natura preventiva e non sanzionatoria: perciò, rispetto a successioni normative, trova applicazione la disciplina prevista per le misure di sicurezza (art. 200 c.p.) e non il principio di irretroattività penale dell'art. 2 c.p.
- La semplice evoluzione o mutamento dell'orientamento giurisprudenziale non è in genere sufficiente a rimettere in discussione un provvedimento definitivo di confisca; per ottenere l'apertura del giudicato è necessario proporre rimedi idonei (es. revocazione) dimostrando fatti o prove nuovi che incidano sul vizio genetico del provvedimento
- Le questioni di costituzionalità e le istanze di revocazione possono essere esperite, ma la loro efficacia è limitata quando il provvedimento di confisca è divenuto irrevocabile e quando la declaratoria di incostituzionalità non riguarda la fattispecie normativa effettivamente utilizzata per fondare la misura
- Nelle impugnazioni occorre valutare attentamente su quale 'lett.' dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 si è basata la misura: la strategia difensiva e le possibilità di successo dipendono essenzialmente da questa distinzione
- Quando si contesta la correlazione temporale tra acquisizione del bene e fatti giustificativi della confisca, è necessario fornire prova nuova e specifica della mancanza di nesso temporale o causalità; semplici argomentazioni di incongruenza temporale raramente bastano ad annullare un provvedimento definitivo
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