Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro e dell'Invim, relativo a un immobile compravenduto nel 1982. La contribuente aveva impugnato la pretesa fiscale e la lite era giunta alla Commissione tributaria centrale, che aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di secondo grado confermativa della prima pronuncia di parziale accoglimento. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato, sotto il profilo della violazione dell'art. 111 Cost., il mancato rilievo della cessazione della materia del contendere, assumendo che la coobbligata solidale avesse definito amministrativamente la propria posizione e invocando l'effetto favorevole ex art. 1306 c.c.; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 48 d.P.R. 634/1972, lamentando che l'ufficio avesse rettificato il valore senza indicare i parametri normativi e che l'avviso non fosse motivato; (3) ha denunciato la violazione degli artt. 52, comma 4, e 79 d.lgs. 131/1986, sostenendo che la rendita catastale fosse stata comunicata e che quindi dovesse applicarsi la valutazione automatica con esclusione della rettifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo non dimostrata la dedotta estinzione della posizione obbligatoria della coobbligata: dagli accertamenti svolti non è emerso alcun pagamento né altra forma di definizione della pretesa tributaria da parte della coobbligata, sicché l'eccezione è rimasta indimostrata e, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non poteva essere accolta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la decisione della Commissione tributaria centrale, ma solo l'operato dell'ufficio, ed era comunque privo di autosufficienza per mancata allegazione o riproduzione dell'avviso di accertamento. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha chiarito che la doglianza non investiva una violazione di legge, ma si risolveva nella contestazione di un fatto accertato dal giudice di merito, cioè la mancata documentazione della rendita catastale; di conseguenza non era configurabile la dedotta violazione dell'art. 52, comma 4, d.P.R. 131/1986. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. Nessuna pronuncia sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
violazione dell'art. 111 Cost.
La censura evocava il vizio per mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere; la Corte ha escluso che vi fossero i presupposti fattuali per tale declaratoria.
presupposti applicativi dell’art. 1306 c.c.
L'effetto favorevole della decisione resa in favore di un coobbligato può essere invocato solo se sia provato il presupposto dell'estinzione o definizione della pretesa nei confronti dell'altro coobbligato; nel caso concreto tale prova è mancata.
ai sensi dell’art. 2697 c.c.
L'eccezione di estinzione del rapporto obbligatorio, rimasta indimostrata, non può essere accolta per difetto di prova del fatto estintivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge richiede la deduzione di un errore nell'applicazione della norma, non la mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
art. 48 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
violazione dell’art. 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro l'operato dell'ufficio e non contro la motivazione della decisione impugnata.
difetta di autosufficienza (art. 366 c.p.c.)
Il ricorso deve contenere gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità; se l'atto impugnato non è allegato né riprodotto, il motivo è inammissibile.
art. 52, comma 4, d.P.R. 131/1986
Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita...
La valutazione automatica e l'esclusione dalla rettifica operano solo se il contribuente dimostra che il valore dichiarato rientra nella soglia calcolata sulla base della rendita catastale.
art. 79 d.lgs. 26 aprile 1986, n. 131
Le disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti... anteriori
La disciplina più favorevole può applicarsi agli atti anteriori solo nei limiti espressamente previsti dalla norma e se ricorrono i presupposti fattuali indicati.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13
Richiamato ai fini della quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari di legittimità, l'eccezione di cessazione della materia del contendere o di estinzione del rapporto obbligatorio deve essere provata dalla parte che la invoca; in mancanza di prova del fatto estintivo, l'eccezione va rigettata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve investire la ration decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si limiti a contestare l'operato dell'ufficio o a proporre una diversa ricostruzione del fatto senza attaccare la motivazione del giudice.
- Il vizio di violazione di legge non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito; la doglianza è ammissibile solo se si assume che il giudice abbia applicato erroneamente la norma a fatti pacificamente accertati.
- Nel ricorso per cassazione vale il principio di autosufficienza: l'atto amministrativo o processuale censurato deve essere allegato o quantomeno riprodotto nelle parti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La disciplina della valutazione automatica degli immobili basata sulla rendita catastale opera solo se la rendita sia effettivamente documentata e la fattispecie concreta rientri nei presupposti normativi di applicazione della norma più favorevole.
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