Cassazione Civile, Ordinanza n. 15045/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva in affitto un'azienda alberghiera. I creditori istanti avevano chiesto il fallimento per il mancato pagamento del canone di affitto relativo al 2016. Nel corso dell'istruttoria prefallimentare la società aveva eseguito alcuni pagamenti parziali, riducendo il debito residuo, ma il tribunale aveva comunque dichiarato il fallimento. In appello la società ha sostenuto che, tenuto conto dei pagamenti intervenuti, il debito residuo non superasse la soglia di euro 30.000 prevista dall'art. 15 l.fall.; ha inoltre contestato che la Corte d'appello potesse considerare, ai fini del superamento della soglia, elementi acquisiti dopo la chiusura dell'istruttoria prefallimentare, come il valore di beni aziendali non restituiti e la documentazione prodotta nel reclamo. Con il primo motivo ha poi censurato l'accertamento dello stato di insolvenza, sostenendo che non potesse desumersi dal solo parziale inadempimento verso un unico creditore e che non dovessero essere valorizzati lo stato passivo del fallimento, il passivo complessivo e il modesto attivo. Ha anche invocato l'art. 2697 c.c. per sostenere che spettasse ai creditori provare il superamento della soglia di fallibilità, e ha dedotto omesso esame di fatti decisivi in relazione alla vicenda dei beni asseritamente non restituiti, richiamando una richiesta di archiviazione del procedimento penale. La Corte ha rigettato tutti i motivi, affermando che il superamento della soglia di cui all'art. 15 l.fall. deve risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e può essere accertato incidentalmente dal giudice anche senza importi determinati in termini numerici rigorosi; che i beni non restituiti potevano essere valutati sulla base della denuncia-querela già depositata nell'istruttoria; che non vi era omesso esame di fatti decisivi; e che lo stato di insolvenza può essere desunto anche da un singolo inadempimento, dal parziale pagamento, dall'ingente passivo e dal modesto attivo, senza che rilevino l'assenza di protesti o cartelle esattoriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della società. Ha ritenuto infondati sia i motivi relativi al superamento della soglia di fallibilità ex art. 15 l.fall., sia quelli relativi allo stato di insolvenza ex art. 5 l.fall. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le parti controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il superamento della soglia di euro 30.000 deve risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare; il giudice può compiere un accertamento incidentale della sussistenza e dell'entità del credito, senza attendere la verifica dello stato passivo, e senza necessità che l'importo sia indicato in precisi termini numerici se il complessivo credito risultante dagli atti consente di superare la soglia.
Lo stato di insolvenza è una situazione oggettiva di incapacit0 dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali; può desumersi anche da un solo inadempimento e non richiede il numero plurimo dei creditori né la presenza di protesti o pignoramenti.
Il fallimento può essere dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero, a conferma che lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori istanti.
Non vi è un onere probatorio a carico del debitore sul superamento della soglia di fallibilità, trattandosi di condizione per la dichiarazione di fallimento che il tribunale deve riscontrare d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge, ma nel caso concreto le doglianze sono state ritenute infondate perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame del fatto decisivo è escluso quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto rilevante disponibile nel fascicolo prefallimentare e abbia ritenuto irrilevanti, ai fini dell'art. 15 l.fall., gli atti sopravvenuti.
È stata richiamata per escludere l'ammissibilità della produzione, in cassazione, di documenti non consentiti nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 15 l.fall., la verifica del superamento della soglia di fallibilità deve fondarsi esclusivamente sugli elementi acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, restando irrilevanti gli accertamenti successivi svolti nella fase di verifica del passivo o nel reclamo, salvo che si tratti di documenti già ritualmente presenti nel fascicolo prefallimentare.
- Il giudice fallimentare può accertare in via incidentale l'esistenza e l'entità dei crediti rilevanti ai fini della soglia di euro 30.000, senza che sia necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito o una quantificazione analitica in termini numerici rigorosi, purché dagli atti emerga con sufficiente chiarezza il superamento della soglia.
- Il superamento della soglia di fallibilità non costituisce un fatto impeditivo gravante sul debitore ex art. 2697 c.c., ma una condizione per la dichiarazione di fallimento che deve essere rilevata d'ufficio dal tribunale sulla base del complessivo materiale istruttorio.
- Lo stato di insolvenza si identifica con l'incapacità non transitoria di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi ordinari e può essere desunto anche da un singolo inadempimento significativo, dal pagamento solo parziale del debito, dall'entità del passivo e dalla consistenza modesta dell'attivo, senza che siano indispensabili protesti, pignoramenti o procedure esecutive pendenti.
- La contestazione dell'omesso esame di fatti decisivi non è fondata quando la decisione di merito abbia preso in considerazione il fatto documentato ritualmente acquisito e abbia semplicemente attribuito irrilevanza agli elementi sopravvenuti o non utilizzabili nel giudizio prefallimentare.
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