Cassazione Civile, Ordinanza n. 25961/2021 del 24/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge Pinto. L'impresa aveva ottenuto in sede monitoria un indennizzo parziale pari a euro 3.500,00, con rigetto della domanda di danno patrimoniale quantificato in euro 240.644,17. Avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, respinta dalla Corte d'appello di Lecce, che aveva anche posto a suo carico le spese della fase di opposizione. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito regolato le spese come se l'opponente fosse soccombente, nonostante la conferma dell'indennizzo già riconosciuto e l'unitarietà del procedimento; 2) violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU per asserita errata quantificazione dell'indennizzo, ritenuto non conforme ai parametri CEDU e di legittimità; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, cioè il ritardo nella sostituzione del custode nel giudizio presupposto, che avrebbe inciso sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento ex art. 5-ter l. n. 89/2001, quando l'opposizione proposta dalla parte privata contro il decreto che ha accolto solo parzialmente la domanda viene respinta, la regolazione delle spese della fase monitoria e di quella di opposizione segue una logica autonoma: le spese della fase monitoria restano intangibili e il giudice dell'opposizione può porre integralmente a carico dell'opponente le spese della fase a contraddittorio pieno. Quanto al quantum dell'indennizzo, la Corte ha ritenuto corretto il richiamo ai parametri normativi vigenti al momento del ricorso introduttivo, ossia l'art. 2-bis l. n. 89/2001 nel testo applicabile ratione temporis, e ha escluso che la Cassazione possa sindacare la concreta quantificazione, rientrante nel potere valutativo del merito e comunque compresa nei limiti legali. In relazione al danno patrimoniale, ha ribadito che l'equa riparazione ha natura indennitaria ma non esonera il ricorrente dall'onere di provare il nesso causale tra ritardo processuale e pregiudizio economico; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso tale prova, osservando che non era stato dimostrato che l'impresa si fosse attivata tempestivamente per trascrivere il sequestro o sollecitare il custode e che, senza il ritardo processuale, il credito sarebbe stato sicuramente soddisfatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
L'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento di equa riparazione; se respinta, le spese della fase di opposizione sono regolate autonomamente rispetto a quelle della fase monitoria.
Per i ricorsi depositati dal 1 gennaio 2016 il giudice deve attenersi ai valori minimi e massimi e ai criteri indicati dalla norma nel testo novellato, compreso l'apprezzamento dell'esito del giudizio presupposto e l'eventuale riduzione di un terzo nei casi previsti.
art. 6 CEDU
I parametri elaborati dalla giurisprudenza CEDU rilevano come criterio di riferimento, ma la loro applicazione concreta può essere derogata, nel quadro normativo vigente, secondo i criteri legali e le circostanze del caso.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto legittima la condanna della parte privata alle spese della fase di opposizione e del giudizio di legittimità.
È stata esclusa la violazione della norma in tema di compensazione delle spese, ritenendo corretto il regolamento adottato dalla Corte di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state ritenute infondate nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata esclusa la denunciata omessa considerazione di un fatto decisivo, perché il giudice di merito aveva già valutato l'insussistenza della prova del nesso causale rispetto al danno patrimoniale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La doglianza di nullità della motivazione è stata respinta perché la decisione impugnata non presentava il vizio dedotto nei limiti rilevanti in cassazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato per ricorso ritenuto manifestamente infondato.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stata richiamata quale base per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente infondato.
La Corte ha escluso l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato nel caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, se proposta dalla parte privata contro un decreto di accoglimento solo parziale, ha carattere pretensivo; se viene respinta, il giudice dell'opposizione può regolare autonomamente le spese della fase a contraddittorio pieno, senza essere vincolato al regime delle spese già liquidate nel decreto monitorio.
- La determinazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo, quando ricade nel quadro normativo applicabile ratione temporis e nei limiti legali minimi e massimi, è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non nei ristretti confini del vizio di legittimità.
- I parametri CEDU costituiscono un riferimento per la liquidazione dell'equo indennizzo, ma il giudice nazionale può applicare i criteri legali vigenti e valorizzare l'esito del giudizio presupposto, nei limiti della non irragionevolezza della motivazione.
- La natura indennitaria dell'equa riparazione esclude la necessità di provare l'elemento soggettivo della violazione, ma non elimina l'onere del ricorrente di dimostrare il nesso causale tra ritardo processuale e danno patrimoniale allegato.
- Il danno patrimoniale da durata irragionevole del processo è risarcibile solo se costituisce conseguenza immediata e diretta del ritardo; se il pregiudizio dipende anche da fattori autonomi o da inerzia della parte interessata, il nesso causale può essere escluso.
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