Cassazione Penale, Sentenza n. 46625/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato ai tre fatti giudicati con: 1) sentenza del 04/02/2019 (condanna a mesi quattro di arresto, art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011, fatto del 25/03/2016) e 2) sentenza del 21/01/2017 (condanna a mesi otto e giorni venti di reclusione, artt. 73 e 75, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011, fatti del 20/01/2017). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che, pur essendo omogenee le violazioni della stessa legge, mancassero elementi che dimostrassero una preventiva risoluzione criminosa e che le condotte fossero il frutto di un disegno unitario; ha inoltre fatto riferimento, con argomentazione sintetica, allo status di "sorvegliato speciale" come fattore ostativo, e ha considerato significativo lo iato temporale tra i reati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento dell'unità del disegno criminoso sia fatto di merito valutabile in concreto dal giudice e sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione. Ha concluso che l'ordinanza impugnata non soffre dei vizi di motivazione denunciati; il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione e non è sufficiente la sola omogeneità di norme violate o la contiguità cronologica (di circa dieci mesi). Ha pronunciato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 76, comma 4; artt. 73 e 75, comma 2)
La Corte osserva che la mera violazione delle disposizioni del D.Lgs. 159/2011 in episodi diversi non implica automaticamente la continuazione; è necessario valutare elementi concreti di una preventiva deliberazione criminosa.
Richiamato dal ricorrente come parametro per la disciplina della continuazione; la Corte non ha ritenuto violato il principio sotteso perché la questione dell'unità del disegno criminoso è stata adeguatamente motivata come questione di fatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che non sussista la violazione denunciata e che la motivazione non sia manifestamente contraddittoria o mancante.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte dichiara che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affetta dai vizi di cui all'art. 606 lett. e) (vizio di motivazione da cui deriverebbe sindacabilità in sede di legittimità).
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione si può censurare solo la motivazione carente o illogica.
- Il semplice riferimento all'omogeneità delle norme violate o la mera contiguità cronologica tra reati non sono di per sé sufficienti a dimostrare un unico disegno criminoso.
- Il ricorrente/condannato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti (indici fattuali) che dimostrino la preventiva risoluzione criminosa e l'unitarietà del progetto delittuoso.
- Lo status personale (es. sorvegliato speciale) può essere richiamato dal giudice come elemento valutativo, ma la sua invocazione deve essere esplicitata e motivata; riferimenti criptici non invalidano automaticamente la decisione se il complesso argomentativo è adeguato.
- Un intervallo temporale significativo tra i reati può ostare al riconoscimento della continuazione, ma non è preclusivo di per sé: va valutato insieme ad altri indici di un disegno unitario.
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