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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46625/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato ai tre fatti giudicati con: 1) sentenza del 04/02/2019 (condanna a mesi quattro di arresto, art. 76, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011, fatto del 25/03/2016) e 2) sentenza del 21/01/2017 (condanna a mesi otto e giorni venti di reclusione, artt. 73 e 75, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011, fatti del 20/01/2017). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che, pur essendo omogenee le violazioni della stessa legge, mancassero elementi che dimostrassero una preventiva risoluzione criminosa e che le condotte fossero il frutto di un disegno unitario; ha inoltre fatto riferimento, con argomentazione sintetica, allo status di "sorvegliato speciale" come fattore ostativo, e ha considerato significativo lo iato temporale tra i reati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento dell'unità del disegno criminoso sia fatto di merito valutabile in concreto dal giudice e sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione. Ha concluso che l'ordinanza impugnata non soffre dei vizi di motivazione denunciati; il ricorrente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione e non è sufficiente la sola omogeneità di norme violate o la contiguità cronologica (di circa dieci mesi). Ha pronunciato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 76, comma 4; artt. 73 e 75, comma 2)

    La Corte osserva che la mera violazione delle disposizioni del D.Lgs. 159/2011 in episodi diversi non implica automaticamente la continuazione; è necessario valutare elementi concreti di una preventiva deliberazione criminosa.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per la disciplina della continuazione; la Corte non ha ritenuto violato il principio sotteso perché la questione dell'unità del disegno criminoso è stata adeguatamente motivata come questione di fatto.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che non sussista la violazione denunciata e che la motivazione non sia manifestamente contraddittoria o mancante.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte dichiara che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è affetta dai vizi di cui all'art. 606 lett. e) (vizio di motivazione da cui deriverebbe sindacabilità in sede di legittimità).

Massime di principio

  • La sussistenza della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione si può censurare solo la motivazione carente o illogica.
  • Il semplice riferimento all'omogeneità delle norme violate o la mera contiguità cronologica tra reati non sono di per sé sufficienti a dimostrare un unico disegno criminoso.
  • Il ricorrente/condannato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti (indici fattuali) che dimostrino la preventiva risoluzione criminosa e l'unitarietà del progetto delittuoso.
  • Lo status personale (es. sorvegliato speciale) può essere richiamato dal giudice come elemento valutativo, ma la sua invocazione deve essere esplicitata e motivata; riferimenti criptici non invalidano automaticamente la decisione se il complesso argomentativo è adeguato.
  • Un intervallo temporale significativo tra i reati può ostare al riconoscimento della continuazione, ma non è preclusivo di per sé: va valutato insieme ad altri indici di un disegno unitario.

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