Cassazione Civile, Ordinanza n. 09108/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da un correntista poi deceduto, cui sono succeduti gli eredi ricorrenti. In appello erano state respinte le domande originarie di ripetizione di indebito e di ricalcolo dei saldi dei conti, oltre alla domanda relativa alla pretesa illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi tutti formalmente incardinati sull'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando in sostanza che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto: 1) non unitario il rapporto di conto corrente tra le parti; 2) incompleti gli estratti conto e non adeguatamente proposta l'istanza di produzione ed esibizione documentale nei confronti della banca; 3) non ricostruibili aliunde i rapporti contabili tra le parti; 4) non provato il danno da segnalazione alla Centrale Rischi. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. È stato ribadito che per denunciare validamente l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione e la sua decisività; non basta censurare l'apprezzamento delle prove. È stata anche condivisa la considerazione che il quarto motivo non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto assorbita la questione del danno per esclusione del primo elemento della fattispecie risarcitoria, cioè la condotta illecita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie; occorre indicare puntualmente il fatto storico omesso e la sua decisività.
È richiamato nel contesto dell'istanza di produzione documentale; la Corte osserva che l'allegazione dei ricorrenti riguardava solo tre estratti conto e non smentiva quanto accertato in sentenza.
È la norma del procedimento accelerato richiamata per la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato.
La Corte ne afferma l'applicazione per la condanna aggravata della parte ricorrente, ritenendo la scelta di non attenersi alla proposta come espressione di abuso del processo.
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022
Le nuove disposizioni dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. sono ritenute immediatamente applicabili ai giudizi introdotti con ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per la camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o erroneità della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La critica alla motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo tale attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è comunque stato considerato dal giudice.
- Quando la decisione di merito esclude un presupposto costitutivo della domanda risarcitoria, la censura che riguarda il solo danno è inammissibile se non coglie la ratio decidendi fondata sull'assenza dell'illecito.
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la mancata adesione alla proposta che poi trova conferma nella decisione può integrare presupposto per la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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