Cassazione Civile, Ordinanza n. 27821/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un immobile adibito a scuola dell'infanzia, di proprietà/possesso della parrocchia. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo applicabile l'esenzione per gli enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, valorizzando che l'attività educativa fosse svolta con rette "simboliche" e con costi coperti solo in parte da rette e contributi pubblici. Il Comune ha proposto quattro motivi: 1) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.; 2) violazione del diritto UE e delle norme interne per avere escluso l'ICI nonostante la decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012 e l'asserita inapplicabilità retroattiva della disciplina sull'IMU; 3) falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sostenendo che l'esenzione richiede una destinazione ad attività non produttive di reddito e che la retta non era simbolica ma incideva in misura rilevante sul valore della produzione; 4) violazione degli artt. 23 e 53 Cost. e delle norme ICI, censurando il rilievo dato dal giudice d'appello all'irragionevolezza della pretesa tributaria alla luce dei contributi pubblici, poiché l'obbligazione tributaria sarebbe indisponibile e l'imposta comunque dovuta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'ammissibilità dell'appello perché, nel processo tributario, la specificità dei motivi va interpretata in senso restrittivo e basta la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado. Ha invece accolto i motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, perché la CTR aveva applicato l'esenzione per le scuole dell'infanzia non in conformità ai principi ricavati dalla decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012: per l'anno 2010 non era applicabile la disciplina successiva introdotta nel 2012 e nel 2014, e il giudizio sulla non commercialità doveva fondarsi sulla verifica concreta se la retta avesse carattere davvero simbolico, cioè irrisorio e non rapportabile al servizio reso. La motivazione della CTR, fondata sul solo criterio dell'economicità dell'attività e sulla copertura parziale dei costi, è stata ritenuta insufficiente. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 53 d.lgs. 546/1992 quale parametro della corretta deduzione dei motivi di appello.
art. 117, primo comma, Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per contestare la compatibilità dell'esenzione con la disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione per gli enti non commerciali va letta, per l'anno 2010, in coerenza con la decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012: opera solo se l'attività è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico.
La disciplina introdotta nel 2012 e nel 2014 non può essere applicata retroattivamente a un periodo d'imposta anteriore come il 2010.
art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per sostenere la non retroattività della disciplina sopravvenuta.
La normativa introdotta nel 2012 è stata ritenuta non applicabile retroattivamente al periodo d'imposta in contestazione.
Norma di conversione del d.l. 1/2012, richiamata per la disciplina sopravvenuta sull'esenzione IMU.
La disciplina regolamentare successiva è stata ritenuta inapplicabile all'ICI relativa al 2010.
d.m. 26 giugno 2014
Anche questa normativa e le relative tabelle ministeriali non sono applicabili a una fattispecie perfezionatasi nel 2010.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente per affermare l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'imposta è dovuta in forza della capacità contributiva e non può essere disapplicata per ragioni di opportunità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il difetto di specificità dei motivi di appello va valutato in modo non formalistico: l'impugnazione è ammissibile quando consenta di individuare le ragioni della censura e la volontà di contestare la decisione di primo grado.
- Per l'esenzione ICI degli enti non commerciali relativa ad attività didattiche, il parametro decisivo non è il generico criterio di economicità dell'attività, ma la verifica concreta se la prestazione sia resa gratuitamente o contro un corrispettivo solo simbolico.
- Ai fini della nozione di corrispettivo simbolico, conta un importo irrisorio, marginale e residuale, non idoneo a porsi in relazione con il servizio reso; la simbolicità non coincide con la mera copertura parziale dei costi.
- La disciplina sopravvenuta introdotta nel 2012 e nel 2014 non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori, sicché la valutazione dell'esenzione per il 2010 deve essere compiuta secondo il quadro normativo allora vigente e i vincoli derivanti dalla decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012.
- Quando il giudice di merito non verifica in concreto il carattere simbolico della retta e fonda l'esenzione su argomentazioni diverse da quelle richieste dal parametro euro-unitario, la decisione è cassabile per erronea applicazione della norma agevolativa.
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