Cassazione Civile, Sentenza n. 6591/2021 del 10/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla spettanza dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per un patto di famiglia (24.6.2015) con trasferimento di azioni di Immobilfin S.p.A. ai tre figli in parti quasi uguali (24,5%; 24,5%; 25%). L'Agenzia contestava che non sussistesse il requisito del "controllo" societario ai sensi dell'art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) al momento del patto, essendo le partecipazioni frazionate, e non poteva essere integrato da un patto parasociale accessorio stipulato il giorno successivo. La questione giuridica centrale era se un patto parasociale successivo (non registrato, ma sottoscritto) potesse far rientrare l'operazione nell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso incidentale condizionato proposto da Stefano Santangelo, cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente (notaio Santangelo). In sintesi: l'esenzione non è riconosciuta perché il requisito del controllo societario doveva sussistere al momento della stipula del patto di famiglia e non poteva essere integrato da un patto parasociale successivo (e del resto non registrato). Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, liquidate in euro 7.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990
In caso di quote sociali e azioni ... il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento ...
La Corte interpreta la disposizione in senso restrittivo: l'idoneita' a garantire il controllo societario deve sussistere al momento della stipula del patto di famiglia; pattuizioni successive non possono integrarne i requisiti per ottenere l'esenzione fiscale.
art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.
Controllo: maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
Define in termini di diritto societario il requisito del 'controllo' richiesto dalla disciplina fiscale; la Corte richiede il possesso della maggioranza dei voti al momento della donazione/attribuzione.
Stabilisce che per l'imposta di registro e affini rileva il contenuto e gli effetti dell'atto stesso; la Corte rileva tuttavia che il contenuto richiesto dalla norma agevolativa deve risultare dall'atto pertinente (il patto di famiglia) e non da accordi successivi.
Disposizione sulla comunione pro indiviso delle partecipazioni e sul rappresentante comune: la Corte conferma che solo la comunione con un rappresentante comune che eserciti la maggioranza potrebbe far rientrare la fattispecie nell'agevolazione.
Regola i patti parasociali, prevedendo limiti temporali se hanno per effetto l'esercizio congiunto di un'influenza dominante; la Corte sottolinea la natura personale e la limitata efficacia dei patti parasociali rispetto all'effetto richiesto dalla norma fiscale.
legge 14 febbraio 2006, n.55 (artt. 768-bis e ss. c.c.) - Patto di famiglia
La normativa sul patto di famiglia mira a garantire il passaggio generazionale preservando l'unita' del controllo aziendale; la Corte applica la ratio per richiedere che il controllo sia effettivamente trasferito o assicurato al momento dell'atto.
art. 14 delle Preleggi
Principio di interpretazione restrittiva delle norme fiscali agevolative: le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente e non estese oltre i casi espressamente previsti.
art. 288 c.p.c. (correzione di errori materiali)
Richiamata in relazione alla correzione di un errore materiale del dispositivo della sentenza della CTR; la Corte conferma che il contrasto fra motivazione e dispositivo, quando materia di mera svista, e' sanabile con la correzione.
Circolari e risposte dell'Agenzia delle Entrate (es. Circ. 3/E/2008, Ris. 446/E 18.11.2008, Ris. 75/E 27.7.2010, Risposta 37/2020)
L'Agenzia aveva interpretato che, in caso di frazionamento tra discendenti, l'agevolazione spetta solo per l'attribuzione che consenta di acquisire o integrare il controllo; la Corte osserva che tali atti interpretativi non sono vincolanti e conferma la necessaria lettura restrittiva della norma.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Norma sulle sanzioni amministrative richiamata dalla disciplina dell'eventuale decadenza del beneficio e dalle conseguenze del mancato rispetto dei requisiti.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione fiscale prevista per i patti di famiglia quando sono trasferite quote o azioni di società di capitali, il requisito del 'controllo' deve risultare già dall'atto di trasferimento: non puo' essere fatto valere esclusivamente mediante patti successivi.
- La nozione di 'controllo' e' quella civilistica (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) e non puo' essere sostituita da pattuizioni parasociali che operano solo tra le parti e non incidono automaticamente sui diritti di voto verso la societa'.
- La frammentazione delle partecipazioni tra piu' beneficiari puo' fruire dell'agevolazione solo se e' costituita una comunione pro indiviso dotata, per legge o per atto idoneo, di un rappresentante comune che eserciti la maggioranza dei voti (art. 2347 c.c.).
- I patti parasociali hanno portata personale e, se puntano a disciplinare l'esercizio congiunto di poteri di controllo, sono soggetti a limiti temporali e a condizioni di efficacia; comunque non integrano i requisiti fiscali richiesti dalla norma agevolativa se stipulati successivamente al trasferimento.
- Le agevolazioni fiscali vanno interpretate restrittivamente: il contribuente deve dimostrare che tutte le condizioni previste dalla legge sussistono gia' nell'atto che produce l'effetto tributario.
- In caso di contraddizione tra motivazione e dispositivo di una sentenza, se si tratta di mera svista materiale, la correzione e' ammessa senza incidere sulla sostanza della decisione.
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