Cassazione Civile, Sentenza n. 6592/2021 del 10/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha ripreso a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006, fondato sulla valutazione che tre unità immobiliari trasferite dalla società a un socio avevano un valore di gran lunga superiore a quello indicato nei rogiti. La ricorrente contestava la carenza di motivazione dell'accertamento, l'inesattezza e la insufficienza degli indizi utilizzati dall'Amministrazione (in particolare la comparazione con altri prezzi e l'uso dei valori O.M.I.), la mancata prova della superficie commerciale degli immobili e la violazione delle regole probatorie e procedurali previste per l'accertamento induttivo
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato integralmente respinto. La Corte ha ritenuto ammissibile la memoria depositata dall'Agenzia ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha dichiarato inammissibili molte doglianze per novità o per carenza di interesse e ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui sussistono indizi gravi, precisi e concordanti a giustificare la maggior tassazione dei tre immobili. La Corte ha richiamato il principio che, in tema di accertamento induttivo, può essere sufficiente anche una sola presunzione semplice purché grave e precisa, ha delimitato il sindacato di legittimità sulla motivazione secondo l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riformulato, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al contributo unificato/ulteriore importo secondo l'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ammissione della memoria depositata dall'intimato in luogo del controricorso per casi pendenti alla data di entrata in vigore della norma quando sia fissata adunanza camerale, per evitare disparità processuali e in ossequio al diritto al giusto processo
art. 370 c.p.c.
Rinvio alla disciplina del controricorso; la mancata notificazione del controricorso nei termini non ha impedito la presentazione della memoria ex art. 380-bis.1 nel caso concreto
art. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c.
Richiesta di motivazione comprensibile; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenga sufficiente ratio decidendi e che consenta di comprendere perché siano stati valorizzati i maggiori valori degli immobili
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiama le regole sulla forma e contenuto della motivazione; la Corte ha ritenuto rispettate le esigenze di motivazione della sentenza impugnata
art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che autorizza l'accertamento induttivo; la Corte ha confermato che l'accertamento del reddito d'impresa può fondarsi su presunzioni, anche su una sola presunzione semplice purché grave e precisa
art. 41 e art. 41-bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Riguardano criteri di determinazione della base imponibile e degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato gli indizi richiesti dalla legge (gravità, precisione, concordanza)
art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Riferimento alle regole IVA e all'accertamento induttivo in materia di IVA; la Corte ha confermato che gli stessi criteri indiziari sono applicabili anche in questo ambito
art. 7 legge 7 luglio 2000, n. 212
Norma sulle garanzie procedurali in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che eventuali eccezioni non siano state sollevate tempestivamente e quindi sono inammissibili
art. 2697 c.c.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla mancata prova della superficie commerciale costituiscano fatti di merito non sindacabili in cassazione o siano state sollevate tardivamente
art. 2729 c.c.
Norma relativa alla prova per presunzione e peritale; le censure basate su presunte carenze probatorie dell'Amministrazione sono state giudicate inammissibili o insussistenti
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la revisione è ammessa solo per vizi qualificati (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile), non per mera insufficienza della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Prevede l'applicazione di un contributo aggiuntivo in caso di soccombenza della parte che ha proposto il ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente
art. 111 Cost.
Richiamato a supporto della necessità di evitare disparità di trattamento e assicurare il giusto processo nell'ammissione della memoria ex art. 380-bis.1
art. 6 CEDU
Richiamato per analoghe ragioni di tutela del diritto a un equo processo nella valutazione sull'ammissione della memoria dell'intimato
art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione (15 dicembre 2016)
Richiesto a sostegno della soluzione che ammette la memoria ex art. 380-bis.1 per evitare disparità di trattamento tra parti che avrebbero potuto partecipare alla discussione orale
Massime di principio
- In materia tributaria, la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza e la forza degli indizi (gravità, precisione, concordanza) rilevanti per l'accertamento induttivo è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se la motivazione è logicamente spiegata
- Una sola presunzione semplice può giustificare l'accertamento induttivo del reddito di impresa, purché sia grave e precisa; la Corte non richiede sempre presunzioni multiple
- Le doglianze nuove, cioè non sollevate in primo grado o in grado d'appello, sono inammissibili in cassazione per novità e non possono essere usate per ribaltare valutazioni di fatto
- La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. può essere ammessa in casi pendenti alla data della sua entrata in vigore per supplire all'assenza del controricorso e garantire la parità di trattamento delle parti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla giurisprudenza
- Il controllo di legittimità sulla motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è limitato: Cassazione interviene solo per vizio soggettivamente qualificato (mancanza assoluta, apparente, contraddittorio insanabile o incomprensibilità), non per mera insufficienza argomentativa
- L'accertamento parziale non è un metodo autonomo rispetto alle norme sugli accertamenti (artt. 38-39 d.p.r. 600/1973 e artt. 54-55 d.p.r. 633/1972) e può essere fondato su metodi induttivi anche se la contabilità risulta regolare
- Questioni tecniche (es. determinazione della superficie commerciale, applicabilità di valori O.M.I., comparazioni di prezzo) sono questioni di merito: per ottenere un riesame in Cassazione bisogna dimostrare un vizio motivazionale serio e rientrante nelle fattispecie riconosciute dalla giurisprudenza
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