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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6592/2021 del 10/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha ripreso a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA per l'anno 2006, fondato sulla valutazione che tre unità immobiliari trasferite dalla società a un socio avevano un valore di gran lunga superiore a quello indicato nei rogiti. La ricorrente contestava la carenza di motivazione dell'accertamento, l'inesattezza e la insufficienza degli indizi utilizzati dall'Amministrazione (in particolare la comparazione con altri prezzi e l'uso dei valori O.M.I.), la mancata prova della superficie commerciale degli immobili e la violazione delle regole probatorie e procedurali previste per l'accertamento induttivo

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato integralmente respinto. La Corte ha ritenuto ammissibile la memoria depositata dall'Agenzia ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha dichiarato inammissibili molte doglianze per novità o per carenza di interesse e ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo cui sussistono indizi gravi, precisi e concordanti a giustificare la maggior tassazione dei tre immobili. La Corte ha richiamato il principio che, in tema di accertamento induttivo, può essere sufficiente anche una sola presunzione semplice purché grave e precisa, ha delimitato il sindacato di legittimità sulla motivazione secondo l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riformulato, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al contributo unificato/ulteriore importo secondo l'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ammissione della memoria depositata dall'intimato in luogo del controricorso per casi pendenti alla data di entrata in vigore della norma quando sia fissata adunanza camerale, per evitare disparità processuali e in ossequio al diritto al giusto processo

  • art. 370 c.p.c.

    Rinvio alla disciplina del controricorso; la mancata notificazione del controricorso nei termini non ha impedito la presentazione della memoria ex art. 380-bis.1 nel caso concreto

  • art. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c.

    Richiesta di motivazione comprensibile; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata contenga sufficiente ratio decidendi e che consenta di comprendere perché siano stati valorizzati i maggiori valori degli immobili

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiama le regole sulla forma e contenuto della motivazione; la Corte ha ritenuto rispettate le esigenze di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che autorizza l'accertamento induttivo; la Corte ha confermato che l'accertamento del reddito d'impresa può fondarsi su presunzioni, anche su una sola presunzione semplice purché grave e precisa

  • art. 41 e art. 41-bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

    Riguardano criteri di determinazione della base imponibile e degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato gli indizi richiesti dalla legge (gravità, precisione, concordanza)

  • art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riferimento alle regole IVA e all'accertamento induttivo in materia di IVA; la Corte ha confermato che gli stessi criteri indiziari sono applicabili anche in questo ambito

  • art. 7 legge 7 luglio 2000, n. 212

    Norma sulle garanzie procedurali in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che eventuali eccezioni non siano state sollevate tempestivamente e quindi sono inammissibili

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla mancata prova della superficie commerciale costituiscano fatti di merito non sindacabili in cassazione o siano state sollevate tardivamente

  • art. 2729 c.c.

    Norma relativa alla prova per presunzione e peritale; le censure basate su presunte carenze probatorie dell'Amministrazione sono state giudicate inammissibili o insussistenti

  • art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la revisione è ammessa solo per vizi qualificati (mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile), non per mera insufficienza della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Prevede l'applicazione di un contributo aggiuntivo in caso di soccombenza della parte che ha proposto il ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti della ricorrente

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a supporto della necessità di evitare disparità di trattamento e assicurare il giusto processo nell'ammissione della memoria ex art. 380-bis.1

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per analoghe ragioni di tutela del diritto a un equo processo nella valutazione sull'ammissione della memoria dell'intimato

  • art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione (15 dicembre 2016)

    Richiesto a sostegno della soluzione che ammette la memoria ex art. 380-bis.1 per evitare disparità di trattamento tra parti che avrebbero potuto partecipare alla discussione orale

Massime di principio

  • In materia tributaria, la valutazione del giudice di merito circa l'esistenza e la forza degli indizi (gravità, precisione, concordanza) rilevanti per l'accertamento induttivo è sostanzialmente insindacabile in Cassazione se la motivazione è logicamente spiegata
  • Una sola presunzione semplice può giustificare l'accertamento induttivo del reddito di impresa, purché sia grave e precisa; la Corte non richiede sempre presunzioni multiple
  • Le doglianze nuove, cioè non sollevate in primo grado o in grado d'appello, sono inammissibili in cassazione per novità e non possono essere usate per ribaltare valutazioni di fatto
  • La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. può essere ammessa in casi pendenti alla data della sua entrata in vigore per supplire all'assenza del controricorso e garantire la parità di trattamento delle parti, purché siano rispettate le condizioni previste dalla giurisprudenza
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è limitato: Cassazione interviene solo per vizio soggettivamente qualificato (mancanza assoluta, apparente, contraddittorio insanabile o incomprensibilità), non per mera insufficienza argomentativa
  • L'accertamento parziale non è un metodo autonomo rispetto alle norme sugli accertamenti (artt. 38-39 d.p.r. 600/1973 e artt. 54-55 d.p.r. 633/1972) e può essere fondato su metodi induttivi anche se la contabilità risulta regolare
  • Questioni tecniche (es. determinazione della superficie commerciale, applicabilità di valori O.M.I., comparazioni di prezzo) sono questioni di merito: per ottenere un riesame in Cassazione bisogna dimostrare un vizio motivazionale serio e rientrante nelle fattispecie riconosciute dalla giurisprudenza

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