Cassazione Civile, Sentenza n. 6762/2021 del 10/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato le sue domande di risoluzione per inadempimento della convenzione di finanziamento e attivazione di un posto di professore di I fascia; deduceva, tra l'altro, (i) nullità della sentenza per ultravpetizione e violazioni degli artt. 112, 166, 167 c.p.c. e art. 1460 c.c.; (ii) che l'Università non avrebbe validamente proposto l'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) in primo grado, essendo tardiva la costituzione e quindi incorrendo in decadenza ex art. 167 c.p.c.; (iii) omessa o contraddittoria valutazione dell'inadempimento essenziale dell'Università (mancato invio delle relazioni semestrali) e insufficiente prova che le pubblicazioni scientifiche fossero riferibili alla attività convenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso proposti da Daunia Wind S.r.l. e ha confermato il principio che, salvo vizi processuali di eccezionale gravitù indicati dalla legge come rilevabili "in ogni stato e grado", il potere del giudice di rilevare d'ufficio vizi di procedura o decadenze desumibili dallo svolgimento del processo deve essere esercitato entro il grado in cui il vizio si è manifestato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la comparsa di risposta dell'Università come contenente l'eccezione di inadempimento della Daunia Wind, e ha inoltre affermato che, non essendo stato dedotto in appello un motivo specifico relativo alla decadenza processuale, si era formato un giudicato implicito interno che rende inammissibile la prima deduzione ex novo in Cassazione. Quanto alle censure sulla valutazione del merito (gravìa degli inadempimenti e riferibilità delle pubblicazioni), la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o estranee al sindacato di legittimità per carenza dei requisiti di specificità e per l'operare della disciplina della "doppia conforme"; di conseguenza la pronuncia di merito dei giudici di merito resta confermata e la sentenza impugnata sostanzialmente viene mantenuta, con vittoria della parte resistente.
Norme richiamate
art. 1455 c.c.
Richiamato per il parametro della "gravità" dell'inadempimento; il giudice di merito ha valutato che la mancata trasmissione di relazioni non raggiungeva la gravità richiesta da tale norma alla luce della complessiva condotta contrattuale
art. 1460 c.c.
Exceptio inadimpleti contractus: la Corte ha ricordato che è eccezione disponibile al convenuto e non richiede forme sacramentali, ma la sua proposizione deve risultare in modo non equivoco dagli atti difensivi; nel caso è stata ritenuta desumibile dalla comparsa di risposta e dalla memoria ex art. 183 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha precisato i limiti della censura in Cassazione e che non è sufficiente un'asserzione generica ma va indicato il vizio specifico
art. 166 c.p.c.
Regola sul termine per la costituzione in primo grado; coordinata con l'art. 167 c.p.c. per valutare la decadenza dalla proposizione di eccezioni e domande
art. 167 c.p.c.
Stabilisce la decadenza per la tardiva proposizione di domande riconvenzionali, eccezioni e atti: la Corte ha precisato che il potere di rilievo dell'eventuale decadenza deve essere esercitato entro il grado in cui il vizio si è manifestato, salvo i casi di nullità assoluta
art. 168-bis c.p.c.
Richiamato in relazione al rinvio d'ufficio dell'udienza e agli effetti sui termini processuali; la Corte ha osservato che il rinvio non riapre il termine per la costituzione
art. 183 c.p.c.
Memoria ex art. 183 comma 6: utilizzata come riscontro alla deduzione dell'eccezione da parte dell'Università; la Corte ha ritenuto che le difese contenute in tale memoria confermassero la proposta dell'eccezione
artt. 156-162 c.p.c.
Disciplina delle nullità processuali; la Corte ha distinto tra nullità relative (sanabili dalla parte) e assolute (rilevabili d'ufficio) e ne ha richiamato il diverso regime di rilevabilità
art. 157 c.p.c.
Predispone la distinzione tra nullità relative e assolute e l'effetto della mancata tempestiva eccezione da parte della parte lesa (sanatoria o consolidamento)
art. 161 c.p.c.
Regola la conversione dei vizi in motivi di gravame; la Corte ha richiamato il principio per il quale una questione processuale non decisa espressamente può essere considerata implicita e quindi soggetta a giudicato interno se non dedotta nei mezzi di impugnazione
art. 360 c.p.c.
Richiamato in tema di vizio di legittimità (n. 3, 4, 5): la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione, tra cui la necessitaà di specificità dei motivi
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e della ragionevole durata del processo: utilizzato per bilanciare la rilevabilità d'ufficio dei vizi con l'esigenza di stabilità e di ragionevole durata del processo
art. 70-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'organizzazione delle udienze e all'effetto del rinvio d'ufficio sui termini per la costituzione
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato implicitamente con riferimento alla "doppia conforme": la Corte ha ritenuto preclusa la censura di fatti di merito identici ai precedenti gradi salvo che la ricorrente dimostri che le ragioni di fatto erano diverse
Massime di principio
- L'exceptio inadimpleti contractus (art. 1460 c.c.) non richiede forme particolari ma la volontà di sollevarla deve risultare in modo non equivoco dagli atti difensivi: è quindi importante documentare e formulare chiaramente l'eccezione sin dal primo grado
- Il potere del giudice di rilevare d'ufficio vizi processuali o decadenze va esercitato, salvo nullità radicali o espressa previsione normativa, nel grado in cui il vizio si è manifestato; non ci si può in generale attendere la rilevazione 'salta-grado' nei giudici superiori
- Se il primo giudice ha deciso il merito omettendo di pronunciarsi espressamente su una questione processuale presupposta, si può formare un "giudicato implicito interno": per evitare la preclusione la parte deve dedurre specificamente il vizio nel mezzo di impugnazione successivo
- In Cassazione le censure devono rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza (art. 366 c.p.c.); non è ammesso ribaltare valutazioni probatorie dei giudici di merito senza indicare il fatto decisivo omesso
- Le nullità relative sono suscettibili di sanatoria per mancata tempestiva eccezione da parte dell'interessato; le nullità assolute sono rilevabili d'ufficio ma la loro rilevazione tardiva va comunque bilanciata con l'esigenza di ragionevole durata del processo
- Chi contesta la mancata valutazione di un documento o prova deve indicare e trascrivere il contenuto decisivo degli atti rilevanti per consentire il controllo in sede di legittimità
- Quando si impugna una sentenza è essenziale specificare quali motivi di appello siano stati effettivamente proposti e in che modo il giudice di appello non li abbia esaminati: genericità o impossibilità di riferire i motivi impediscono l'accoglimento
- La regola della 'doppia conforme' limita la possibilità di riesaminare questioni di fatto e di prova se le statuizioni dei due giudici di merito sono conformi; per sfidarla occorre dimostrare che le basi fattuali decisorie fossero diverse
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6587/2021 del 10/03/2021
- Sentenza civile · 10 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6591/2021 del 10/03/2021
- Sentenza civile · 10 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6592/2021 del 10/03/2021
- Sentenza civile · 10 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6593/2021 del 10/03/2021
- Sentenza civile · 10 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6758/2021 del 10/03/2021
- Sentenza civile · 9 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 6393/2021 del 09/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →