Cassazione Civile, Ordinanza n. 18322/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di un fondo ha agito per ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza di una servitù di elettrodotto sul proprio terreno e la condanna della controparte al ripristino dei luoghi. La società convenuta ha reagito sostenendo l'intervenuta usucapione della servitù, ma il Tribunale ha accolto la domanda attorea e dichiarato inammissibile per tardività l'eccezione riconvenzionale. In appello la società ha riproposto sia la questione della legittimazione attiva del proprietario, contestando che fosse provata la titolarità del fondo e invocando il principio di non contestazione, sia la questione della tardività dell'eccezione di usucapione, deducendo violazione delle preclusioni processuali e mancato esame delle prove. In cassazione ha articolato due motivi: nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame di fatti decisivi, erronea affermazione della legittimazione attiva dell'attore e inversione dell'onere probatorio; inoltre, ha censurato la declaratoria di decadenza dall'eccezione di usucapione, il rigetto delle istanze istruttorie e la mancata valutazione del merito dell'usucapione, richiamando varie norme del codice civile e di procedura civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che il principio di non contestazione non opera per l'accertamento della legittimazione ad agire, che resta verificabile d'ufficio, e che, nel giudizio di negatoria servitutis, non è richiesta la prova rigorosa della proprietà ma è sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, di un valido titolo di proprietà; nel caso concreto la relazione ipocatastale prodotta era idonea a supportare tale legittimazione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, perché proposta solo nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., quando le preclusioni ex art. 167 c.p.c. erano già maturate; ha precisato che le memorie ex art. 183 c.p.c. non consentono di introdurre per la prima volta eccezioni in senso stretto, ma solo di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte nel rispetto delle preclusioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nell'azione negatoria di servitù l'attore non deve provare rigorosamente la proprietà come nella rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione di un valido titolo di proprietà, anche per presunzioni o con prova attenuata
le eccezioni in senso stretto devono essere proposte tempestivamente nella comparsa di risposta, altrimenti maturano le preclusioni processuali
la memoria istruttoria consente solo precisazioni o modifiche di domande, eccezioni e conclusioni già ritualmente introdotte, non l'introduzione per la prima volta di eccezioni precluse
richiamato nelle eccezioni preliminari di appello, ma non accolto dalla Corte
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato anche insieme alle norme sull'usucapione e sulle servitù per sostenere la domanda di accertamento negativo
richiamato dalla ricorrente in tema di servitù
richiamato dalla ricorrente in tema di servitù
richiamato dalla ricorrente in tema di estinzione delle servitù
richiamato dalla ricorrente in tema di servitù
richiamato dalla ricorrente in tema di servitù
richiamato dalla ricorrente in tema di possesso ai fini dell'usucapione
richiamato dalla ricorrente in tema di usucapione
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova
richiamato dalla ricorrente in materia di presunzioni
Massime di principio
- Nel giudizio di negatoria servitutis, l'attore che invochi l'inesistenza della servitù non è tenuto a fornire la prova piena e rigorosa della proprietà del bene, essendo sufficiente dimostrare, anche con prova presuntiva, l'esistenza di un valido titolo di proprietà o di una situazione proprietaria idonea a radicare la legittimazione ad agire.
- Il principio di non contestazione non esonera il giudice dal verificare la legittimazione ad agire, poiché questa resta una condizione dell'azione controllabile d'ufficio, salvo giudicato.
- L'eccezione riconvenzionale che introduca un fatto estintivo o impeditivo paralizzante della domanda principale, come l'usucapione di una servitù, deve essere proposta nei termini della comparsa di risposta; se introdotta solo in una successiva memoria istruttoria, è tardiva e quindi inammissibile per effetto delle preclusioni processuali.
- Le memorie ex art. 183 c.p.c. non possono essere utilizzate per introdurre per la prima volta eccezioni in senso stretto già precluse, ma soltanto per precisare o modificare tempestivamente allegazioni e domande già ritualmente formulate.
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