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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata per il recupero di spese processuali penali, dovute in forza di una sentenza penale d’appello passata in giudicato e riferite a un coobbligato solidale insieme ad altri soggetti. L’opponente contestava, tra l’altro, la validità della notifica, una dedotta decadenza e la carenza di motivazione della cartella quanto alla determinazione del quantum debeatur. Il Tribunale, qualificato il rimedio come opposizione agli atti esecutivi, rigettava i primi due motivi ma accoglieva il terzo, annullando la cartella perché la documentazione prodotta dall’ente non consentiva di verificare se gli importi richiesti riguardassero solo i reati per cui l’opponente era stato condannato, escludendo che il credito potesse includere spese riferite a coimputati o a reati per i quali vi era stata assoluzione. La società ricorrente principale deduceva violazione del contraddittorio, violazione del principio di non contestazione e vizi di motivazione apparente e contraddittoria; il Ministero proponeva ricorso incidentale sostenendo che il Tribunale avesse indebitamente trasformato un’opposizione agli atti esecutivi in una contestazione del merito del credito. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso principale per errore nella scelta del mezzo di impugnazione, osservando che la decisione di merito investiva l’an e il quantum della pretesa ed era quindi riconducibile all’opposizione all’esecuzione, con conseguente appellabilità della sentenza e non ricorribilità diretta per cassazione. Ha inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, perché proposto oltre il termine ordinario e fuori dai presupposti dell’impugnazione incidentale tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Per il ricorso principale ha ritenuto errato il mezzo di impugnazione, poiché la sentenza del Tribunale, nonostante l’epigrafe ex art. 617 c.p.c., aveva in sostanza deciso su profili attinenti all’esistenza e all’entità del credito, quindi su materia da opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente necessità dell’appello e non del ricorso diretto per cassazione. Il ricorso incidentale del Ministero è stato reputato tardivo, essendo stato depositato oltre il termine ordinario di impugnazione e non ricorrendo i presupposti per l’incidentale tardiva, perché il Ministero era già soccombente e portatore di un interesse autonomo a impugnare fin dalla notificazione della sentenza. La Corte ha condannato entrambe le parti ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto, per la ricorrente principale, dei presupposti per il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi è richiamata come qualificazione formale utilizzata dal giudice di merito, ma la Corte afferma che occorre guardare alla sostanza della decisione per individuare il corretto mezzo di impugnazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Quando la decisione investe l’an e il quantum della pretesa creditoria, la controversia va ricondotta all’opposizione all’esecuzione, con conseguente appellabilità della sentenza.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    È evocato come parametro della censura di violazione del contraddittorio proposta dalla ricorrente principale.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di non contestazione, dedotto come violato dalla ricorrente principale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare un vizio di motivazione apparente e contraddittoria della sentenza di merito.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    È richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. per sostenere l’insufficienza motivazionale della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri di ricorso per cassazione utilizzati sia dalla ricorrente principale sia dal Ministero per articolare le doglianze di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’onere probatorio imposto dal giudice di merito al creditore procedente.

  • art. 325 c.p.c.

    È applicato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza, ritenuto spirato prima del deposito del ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne dispone l’applicazione per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti della parte ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come base per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione occorre avere riguardo alla sostanza della decisione di merito, e non alla sola etichetta formale adottata dal giudice a quo, per individuare il corretto mezzo di impugnazione esperibile.
  • Se la sentenza resa sull’opposizione a cartella di pagamento annulla l’atto non per meri vizi estrinseci, ma perché la documentazione non consente di verificare l’esatta entità del credito e la sua pertinenza al titolo, la controversia investe l’an e il quantum della pretesa ed è riconducibile all’opposizione all’esecuzione.
  • L’errore nella scelta del mezzo di impugnazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo quando l’interesse a impugnare sorga in conseguenza dell’impugnazione principale; se la parte era già soccombente e aveva un interesse autonomo e originario, deve impugnare nel termine ordinario.
  • La qualificazione sostanziale del rimedio processuale richiede una verifica concreta degli effetti della decisione, non essendo sufficiente il mero richiamo nominale agli articoli del codice effettuato nel provvedimento di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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