Cassazione Civile, Ordinanza n. 32828/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Palermo per ottenere l'accertamento della proprietà di un garage occupato da un altro soggetto, con conseguente rilascio del locale e pagamento di un'indennità di occupazione; il convenuto aveva anche proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di somme versate a titolo di caparra. Il Tribunale accolse la domanda principale. In appello il soccombente contestò, tra l'altro, la prescrizione della domanda di esecuzione specifica del preliminare e la possibilità di far valere la nullità della clausola di trasferimento per violazione della disciplina sui parcheggi (c.d. legge Tognoli). La Corte d'appello rigettò il gravame, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione e reputando nuova, quindi inammissibile in appello, la questione di nullità. Con il ricorso per cassazione il soccombente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione delle norme sulla condizione del contratto, sull'esecuzione specifica del preliminare e sulla prescrizione, sostenendo che il preliminare era soggetto a una condizione negativa che differiva il decorso del termine e che la Corte d'appello aveva omesso di considerare elementi istruttori da cui risultava il riconoscimento del diritto altrui; con il secondo lamentò violazione delle norme sulla nullità del contratto e della legge n. 122/1989, sostenendo che la nullità della clausola di trasferimento del box per violazione della disciplina sui parcheggi avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio e non considerata domanda nuova. La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo per difetto di specifica localizzazione e trascrizione degli atti rilevanti, per improprio tentativo di rivalutazione del merito e per la presenza di una doppia conforme; il secondo perché la sentenza d'appello era sorretta da una doppia ratio decidendi e il ricorrente aveva censurato solo una delle due, lasciando intatta l'altra, idonea da sola a reggere il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che le doglianze non erano autosufficienti e miravano in sostanza a una rivalutazione di elementi istruttori non consentita in sede di legittimità; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme e l'inammissibilità del vizio motivazionale se non nei ristretti casi oggi previsti. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato il rigetto su due autonome rationes decidendi: una relativa alla domanda di nullità/diritto d'uso e una ulteriore relativa alla mancata censura delle argomentazioni del Tribunale sulla non configurabilità del falsus procurator. Poiché il ricorrente non aveva impugnato entrambe le rationes, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposta altresì la declaratoria sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura condizionata del preliminare; la Corte non accoglie la censura per difetto di autosufficienza e inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza specifica decisione nel merito.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza specifica decisione nel merito.
La pronuncia ribadisce che la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone la validità del contratto, e non può essere utilmente invocata per sostenere una domanda di nullità non ritualmente introdotta.
Richiamato in relazione al decorso della prescrizione; la Corte non accoglie la censura perché non autosufficiente e perché non consentita una rivalutazione degli atti.
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'interruzione della prescrizione; la Corte ricorda che l'eccezione di interruzione è rilevabile anche d'ufficio se i fatti risultano dagli atti.
Richiamato dal ricorrente sul termine di prescrizione ordinaria; la Corte non affronta il merito della questione per ragioni processuali.
Richiamati per sostenere la nullità della clausola di trasferimento del box; la Corte non decide nel merito della nullità poiché la censura è dichiarata inammissibile.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza autonoma decisione di merito.
Richiamato per sostenere la nullità della clausola/contratto; la censura è ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esame di merito.
Richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte non affronta il tema per inammissibilità della censura.
La Corte d'appello aveva ritenuto nuova la questione di nullità; tale statuizione non viene superata in cassazione.
Richiamato per la memoria successiva al ricorso.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione al solo "minimo costituzionale".
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma che sanziona con nullità la motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18
Richiamata nel riferimento alla disciplina dei parcheggi pertinenziali, come antecedente rispetto alla L. n. 122/1989.
Richiamata come ulteriore precedente normativo in tema di obbligo di riservare spazi a parcheggio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che denunci l'omesso esame di fatti decisivi deve indicare con precisione il fatto storico, la sua discussione nel giudizio di merito e la sua decisività; non è sufficiente richiamare genericamente atti, documenti o risultanze istruttorie.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone di indicare specificamente non solo il contenuto del documento o dell'atto su cui la censura si fonda, ma anche la sede processuale in cui esso è rintracciabile; la mancata localizzazione comporta inammissibilità.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di totale mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione stessa.
- La nozione di "fatto storico" rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c. non comprende le singole risultanze istruttorie, le argomentazioni difensive o le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, se il giudice di merito abbia comunque compiuto un apprezzamento complessivo e convincente del fatto.
- Quando la sentenza d'appello è sorretta da una doppia ratio decidendi autonome e una sola di esse viene censurata, il ricorso è inammissibile se l'altra ratio resta idonea da sola a sostenere la decisione.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione, essendo eccezione in senso lato, può essere rilevata d'ufficio se i fatti risultano ritualmente acquisiti agli atti; tuttavia, in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o degli atti processuali.
- La domanda di esecuzione specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. presuppone la validità del contratto e non può essere utilizzata per superare, in sede di gravame, una diversa e autonoma questione di nullità non ritualmente devoluta.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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