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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00112/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di accordo quadro per il servizio di trasmissione dati a larga banda in favore di amministrazioni regionali. La stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la gara alla società ricorrente, nonostante un precedente provvedimento sanzionatorio AGCM per illecito antitrust. Gli altri concorrenti avevano contestato la mancata valutazione dell’incidenza di tale illecito sui requisiti generali e sull’affidabilità professionale dell’aggiudicataria ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016. Dopo un primo annullamento e un rinnovo della valutazione, la stazione appaltante aveva confermato l’aggiudicazione ritenendo irrilevante la sanzione antitrust, soprattutto perché riferita a mercati diversi da quello della gara, oltre che per ulteriori elementi (risalenza della condotta, non definitività della sanzione, partecipazione ad altre gare, self cleaning). Il giudice amministrativo ha annullato tale conferma e il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento. La società aggiudicataria ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 110 c.p.a., deducendo eccesso di potere giurisdizionale e straripamento nella sfera amministrativa: sostiene che il Consiglio di Stato si sia sostituito alla stazione appaltante sia nella valutazione sulla coincidenza dei mercati rilevanti, sia nel ritenere irrilevanti gli ulteriori elementi addotti dall’amministrazione, sconfinando dal sindacato di legittimità in un giudizio di merito sulla convenienza della scelta amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse superato i limiti esterni della giurisdizione, ma si fosse limitato a verificare la correttezza di un presupposto di fatto della decisione amministrativa, cioè la pretesa diversità dei mercati rilevanti, risultato in contrasto con gli esiti istruttori acquisiti. La sentenza amministrativa non avrebbe quindi sostituito la propria valutazione a quella della stazione appaltante, ma avrebbe censurato un vizio di legittimità dell’atto per illogicità e incongruenza, lasciando comunque alla stazione appaltante la discrezionalità sulla successiva valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo è ammissibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non copre errori di interpretazione o applicazione della legge sostanziale o processuale.

  • art. 110 c.p.a.

    È richiamato quale base del ricorso avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    "gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità"

    La stazione appaltante deve compiere una valutazione concreta e discrezionale sull’incidenza del grave illecito professionale sull’affidabilità dell’operatore, ma tale valutazione presuppone la corretta individuazione dei fatti rilevanti.

  • art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/UE

    Il termine triennale rilevante in materia di esclusione decorre dalla decisione dell’autorità indipendente, non dal fatto storico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito di documenti in cassazione nei limiti previsti; nel caso è stato richiamato per segnalare fatti sopravvenuti.

Massime di principio

  • L’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo sussiste solo se la decisione travalica il sindacato di legittimità e si risolve in una diretta sostituzione alla pubblica amministrazione nella scelta di merito, oppure se individua un’unica modalità vincolata di esercizio della discrezionalità senza lasciare spazi residui all’amministrazione.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale il sindacato del giudice amministrativo che, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, censuri l’erroneità di un presupposto di fatto posto a base del provvedimento, l’illogicità manifesta, l’incongruenza o la carenza istruttoria della decisione amministrativa.
  • Nelle valutazioni di affidabilità dell’operatore economico ai fini dell’esclusione da una gara, la stazione appaltante conserva discrezionalità, ma questa deve esercitarsi su presupposti fattuali corretti e con motivazione coerente, ragionevole e proporzionata.
  • Un provvedimento dell’AGCM per illecito antitrust non determina automaticamente l’esclusione dalla gara: occorre una valutazione specifica e concreta dell’incidenza dell’illecito sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore, in rapporto al mercato oggetto dell’appalto.
  • La verifica della coincidenza o sovrapponibilità tra mercato oggetto del provvedimento antitrust e mercato della gara è un presupposto fattuale decisivo; se la pubblica amministrazione fonda la propria decisione su una premessa errata sul punto, il provvedimento può essere annullato per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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