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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14901/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un lavoratore che aveva già ottenuto l’ammissione di un primo credito e chiedeva l’ulteriore riconoscimento di somme per T.F.R., premio di produzione e soprattutto per "indennità di lavori nocivi". Il Tribunale, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha ammesso solo una parte dell’ulteriore credito richiesto, riconoscendo l’indennità nociva dal gennaio 2005 e non dall’inizio del rapporto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. per asserita inosservanza del vincolo derivante dall’ordinanza rescindente, sostenendo che, accertata la qualifica di operaio resinatore e la natura nociva della prestazione, spettasse alla curatela provare i fatti estintivi o modificativi (giorni e ore non nocivi), mentre il giudice di rinvio avrebbe illegittimamente limitato l’indennità sulla base delle buste paga; 2) violazione degli artt. 92, comma 2, e 91 c.p.c. per asserita illegittimità della compensazione delle spese del giudizio di rinvio, non essendovi reciproca soccombenza né gravi ed eccezionali ragioni specificate; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, che il ricorrente riteneva dovessero essere liquidate dal giudice di rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha osservato che il giudice di rinvio si era uniformato non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche del precedente annullamento, svolgendo l’accertamento di fatto richiesto sulla base degli elementi già scrutinati e individuando lo svolgimento della mansione di resinatore solo dal gennaio 2005. Sul secondo ha affermato che la reciproca soccombenza sussiste anche quando una domanda unica sia accolta solo parzialmente nella misura quantitativa, e che nel caso concreto l’ammissione di 7.790,83 euro a fronte della domanda di 33.832,95 euro giustificava la compensazione delle spese. Sul terzo ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che il Tribunale aveva espressamente disposto la compensazione delle spese anche del giudizio di Cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza condanna alle spese per mancata attività difensiva dell’intimato, con menzione dell’obbligo del contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente e agli accertamenti già ricompresi nell’ambito di tale enunciazione

  • art. 2697 c.c.

    una volta pacifica la qualifica e la natura nociva della prestazione, grava sulla parte resistente la deduzione e prova dei fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza, anche quando l’accoglimento riguardi solo la misura quantitativa della domanda

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, salvo i casi di compensazione legittimamente disposti

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice di rinvio statuisce espressamente sulla regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum rescindente e alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il fondamento, senza riesaminare liberamente ciò che è già coperto dall’accertamento compiuto dalla Cassazione.
  • Quando il diritto azionato dipende da una qualifica lavorativa e dalla natura della prestazione già accertate o non contestate, la parte che eccepisce limitazioni temporali o l’assenza del fattore di rischio deve allegare e provare i relativi fatti estintivi o modificativi.
  • L’accoglimento solo parziale di una domanda unica, anche se limitato al quantum, può integrare reciproca soccombenza e giustificare la compensazione delle spese processuali.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice, nel provvedimento, affronta espressamente la questione delle spese e la riferisce anche al giudizio di legittimità.
  • In sede di legittimità, il rigetto del ricorso comporta l’attivazione della disciplina sull’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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