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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32525/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente di riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione all'esecuzione proposta avverso un pignoramento di crediti presso terzi notificato dall'agente della riscossione per debiti IRPEF risalenti agli anni 1992 e 1993. L'opponente deduceva la mancanza del titolo esecutivo e, soprattutto, l'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo di non aver ricevuto la cartella di pagamento indicata come unico atto interruttivo della prescrizione. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo prescritti i crediti e nullo il pignoramento; in appello, invece, la decisione era stata riformata con declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, affermazione della giurisdizione del giudice tributario sulla legittimità della cartella e rilievo della cessazione della materia del contendere per rinuncia al pignoramento, oltre al richiamo a un giudicato esterno sulla questione della prescrizione. Nel ricorso per cassazione la parte esecutata ha proposto tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato gravi carenze dell'atto introduttivo: esposizione sommaria dei fatti insufficiente, mancata indicazione del terzo pignorato quale litisconsorte necessario in un'opposizione a esecuzione presso terzi, ricostruzione processuale contraddittoria e mancata puntuale illustrazione delle censure e del contenuto del giudicato esterno richiamato dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., rilevando che l'atto non consentiva di comprendere compiutamente origine, oggetto e svolgimento della controversia né di individuare correttamente i litisconsorti necessari in una opposizione esecutiva presso terzi. Non sono stati quindi esaminati i motivi di ricorso nel merito. È stata altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere in modo chiaro e completo l'esposizione sommaria dei fatti di causa e l'indicazione delle parti e dei soggetti necessari, così da consentire alla Corte di comprendere l'origine, l'oggetto e lo svolgimento della controversia senza ricorrere ad elementi esterni all'atto.

  • art. 615 c.p.c.

    Nell'opposizione all'esecuzione non è consentito modificare la causa petendi in sede di introduzione del giudizio di merito; perciò la specifica individuazione delle contestazioni originarie è essenziale anche ai fini del controllo di legittimità.

  • art. 102 c.p.c.

    Nelle opposizioni esecutive presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato; la mancata indicazione del terzo impedisce il corretto sviluppo del contraddittorio e può precludere il ricorso.

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    L'intimazione ex art. 50 è qualificata come atto prodromico all'esecuzione esattoriale e la sua notificazione assume rilievo per il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza entro il termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti di causa è talmente lacunosa da impedire alla Corte di ricostruire, dal solo atto, l'origine della controversia, le domande delle parti, lo svolgimento del processo e le ragioni delle decisioni di merito.
  • Nelle opposizioni esecutive presso terzi il ricorso deve indicare esattamente i litisconsorti necessari, inclusi il terzo pignorato e le sue generalità: la mancanza di tale indicazione integra violazione del requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c. e comporta inammissibilità.
  • Quando si censura una decisione che valorizza un giudicato esterno, il ricorrente deve riportare e confutare specificamente il contenuto della decisione richiamata; contestazioni apodittiche o generiche non consentono il sindacato di legittimità.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione la delimitazione della causa petendi è vincolata alle contestazioni originarie: non è ammissibile mutare in corso di causa il fondamento dell'opposizione.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative a cartelle e atti della riscossione, assume rilievo la contestazione della notificazione degli atti presupposti o prodromici dell'esecuzione esattoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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