Sentenza del 17/03/2021 n. 7407 - Corte di Cassazione
Società tra professionisti STP avvocati - Compensi - Applicazione ritenuta d'acconto - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla legittimità della ritenuta d'acconto operata da C.I. sui compensi liquidati allo studio legale per onorario di composizione bonaria: lo studio sosteneva che, essendo costituito in forma societaria (STP), il reddito dovesse essere qualificato come reddito d'impresa (attrazione a IRES/IRAP) e quindi non assoggettato a ritenuta; la controparte e i giudici inferiori hanno ritenuto invece applicabile la ritenuta in mancanza della prova che l'attività fosse svolta con organizzazione d'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la qualificazione fiscale del reddito delle STP dipende dalla concreta configurazione societaria: la mera forma societaria non è sufficiente per escludere la natura di lavoro autonomo; occorre provare l'esistenza di un'organizzazione autonoma (capitale e lavoro altrui) che spersonalizzi la prestazione professionale. Nel caso di specie lo studio non ha fornito prove (visure, capitale investito, struttura organizzativa effettiva) tali da dimostrare un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, pertanto la ritenuta d'acconto poteva essere applicata.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 5, comma 3, lett. c)
art. 5, comma 3, lett. c)
Disciplina le associazioni senza personalità tra professionisti, i cui redditi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo; la Corte lo usa come parametro per identificare quando i redditi di STP possono essere assimilati a redditi di lavoro autonomo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 6, comma 3
Prevede che per alcune società (es. società di persone) il reddito è comunque reddito d'impresa: la Corte considera questo profilo soggettivo ma lo bilancia con l'analisi oggettiva dell'organizzazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - artt. 73 e 81
Norme che qualificano come reddito d'impresa il reddito delle società commerciali: la Corte segnala la conflittualità normativa interna e afferma che la prevalenza della qualificazione dipende dall'effettiva organizzazione imprenditoriale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 25
Stabilisce che la ritenuta non si applica per prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese; la Corte ritiene che l'art. 25 rilevi solo se è dimostrabile che l'attività è imprenditoriale.
Norma chiave per la Corte: afferma che le norme sull'impresa si applicano alle attività professionali quando le prestazioni costituiscono elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa; la Corte adotta questo parametro per distinguere reddito di lavoro autonomo da reddito d'impresa.
Definizione di imprenditore (attività economica organizzata): utile per valutare se l'attività professionale è divenuta impresa per l'esistenza di un'organizzazione autonoma.
Legge 12 novembre 2011, n. 183 - art. 10
Regola la costituzione delle società tra professionisti e l'esclusività dell'esercizio professionale: utile per inquadrare la disciplina speciale delle STP ma non risolve automaticamente la qualificazione fiscale.
Massime di principio
- La mera costituzione in forma societaria (anche società di capitali) non determina automaticamente la qualifica fiscale del reddito come reddito d'impresa: è necessario valutare la concreta organizzazione dell'attività.
- Per escludere la ritenuta d'acconto (art. 25 D.P.R. n. 600/1973) occorre dimostrare che le prestazioni professionali costituiscono elemento di un'attività autonomamente organizzata in forma d'impresa (capitale e lavoro altrui incidono sulla produzione del reddito).
- La prova dell'imprenditorialità richiede documentazione concreta: visure societarie, evidenza del capitale investito, struttura organizzativa, fatture/contratti che mostrino l'intervento di una struttura e non solo della prestazione personale dei soci.
- In assenza di prova dell'organizzazione d'impresa, i redditi delle STP vanno trattati come redditi di lavoro autonomo (applicazione della ritenuta d'acconto; attribuzione ai soci secondo le regole di trasparenza quando pertinente).
- Le risoluzioni e interpelli dell'Agenzia delle Entrate (pur non vincolanti) sono elementi interpretativi rilevanti ma non sostituiscono l'accertamento concreto richiesto al contribuente; la valutazione finale resta fattuale e caso per caso secondo i criteri civilistici (art. 2238 e art. 2082 c.c.).
- In fase contrattuale e contabile, se si intende evitare contestazioni, predisporre documentazione che testimonii chiaramente la natura imprenditoriale (organigramma, contratti di lavoro subordinato, investimenti in capitale, contabilità separata) oppure accettare la qualificazione come reddito professionale con conseguente applicazione delle ritenute.
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