Sentenza del 17/03/2021 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Sentenza civile - Annullamento di clausole contrattuali bancarie e conseguente condanna a rifondere il correntista - Liquidazione imposta in misura fissa ex lett. e) dell'art. 8 della Tariffa allegata al TUR - Correttezza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
azione diretta all'annullamento di una serie di clausole contrattuali del contratto di conto corrente: il primo giudice aveva dichiarato la nullità di tali clausole e disposto le conseguenti restituzioni a favore del correntista; il giudice d'appello ha ridimensionato l'indebito riconosciuto per effetto dell'eccezione di prescrizione, ma la controversia rimaneva incentrata sulla contestazione della validità e/o formazione delle clausole contrattuali.
La decisione
la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 8 co. 1 lett. e) del d.P.R. n. 131/86 (Tariffa allegata al TUR), con conseguente liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa. Il motivo è che la controversia, pur con ridimensionamento in appello per prescrizione, era comunque riconducibile a una contestazione della validità/formazione di clausole contrattuali dichiarate inefficaci in sede giudiziale, ossia una fattispecie rientrante nella lettera e).
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), art. 8 co. 1 lett. e)
La lett. e) si applica quando la controversia concerne la validità o la valida formazione di atti o clausole contrattuali; in tali ipotesi l'imposta di registro si liquida in misura fissa. Anche se in grado di appello venga ridotto l'ammontare dell'indebito per prescrizione, la qualificazione della controversia come relativa alla validità/formatione delle clausole giustifica la misura fissa.
Massime di principio
- Quando la controversia giudiziale verte sulla validità, nullità o sulla valida formazione di clausole contrattuali (anche se la pronuncia di merito riduce o limita l'entità del ristoro per ragioni procedurali come la prescrizione), la tassazione dell'atto/processo si inquadra nella lett. e) dell'art. 8 TUR e l'imposta di registro va liquidata in misura fissa.
- La qualificazione della controversia (validità/formatione vs. mera richiesta di pagamento) è determinante per la modalità di liquidazione dell'imposta: domande dirette ad accertare la nullità/inesistenza/inefficacia di clausole rientrano nella misura fissa; azioni esclusivamente di natura patrimoniale senza incidenza sulla validità del contratto possono richiedere modalità diverse (proporzionale).
- Il fatto che il giudice d'appello riduca l'importo dovuto per prescrizione non cambia la natura originaria della controversia se il nucleo della causa rimane la contestazione della validità contrattuale: pertanto la tassazione va valutata sulla natura complessiva del contenzioso e non solo sull'importo finale riconosciuto.
- Per ottenere la misura fissa è importante che dagli atti processuali risulti chiaramente che la domanda o l'oggetto del giudizio concerne la validità o formazione delle clausole; la documentazione e le conclusioni devono evidenziare tale aspetto per evitare qualificazioni diverse da parte dell'Ufficio o del giudice tributario.
- In casi analoghi conviene verificare e documentare: (i) natura delle domande formulate in primo grado, (ii) motivi della decisione di merito (nullità/inefficacia dichiarata), (iii) se l'appello ha riguardato solo l'entità (es. prescrizione) e non la natura della domanda, per giustificare l'applicazione della misura fissa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mar 2021Sentenza del 17/03/2021 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 mar 2021Sentenza del 17/03/2021 n. 209 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 17 mar 2021Sentenza del 17/03/2021 n. 336 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 17 mar 2021Sentenza del 17/03/2021 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 17 mar 2021Sentenza del 17/03/2021 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 17 mar 2021Sentenza del 17/03/2021 n. 1052 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →