Sentenza del 17/03/2021 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento in revisione relativo all'importazione di occhialeria (2016), con contestazione del valore doganale denunciato ritenuto inferiore perché avrebbe escluso royalties; conseguente pretesa di maggiori dazi e maggiore IVA all'importazione, oltre interessi e sanzioni. Le società avevano comunque assolto l'IVA mediante utilizzo del plafond 2016 e contestavano la pretesa dell'Ufficio.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Dogane ha proposto appello, che la Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha respinto: confermata la sentenza di primo grado. È stata dichiarata illegittima la richiesta della maggiore IVA all'importazione (anche alla luce della regolarizzazione tramite meccanismo di inversione contabile/autofatturazione), annullati gli interessi di mora e le sanzioni connesse, e esclusa la responsabilità solidale «oggettiva» del rappresentante indiretto XY SPA, che aveva dimostrato di aver operato con la diligenza richiesta. Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva) modificata dalla Direttiva 2006/18
Causa C-272/13, Corte di Giustizia, 17 luglio 2014 (Equoland)
Il principio di neutralità dell'IVA osta a una normativa che imponga il pagamento dell'IVA all'importazione quando la stessa imposta è già stata regolarizzata tramite inversione contabile/autofatturazione; dunque non può esserci una duplicazione dell'imposta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Civ. n. 8473/18, 13384/19, 15346/19; citata anche Cass. n. 2140/20 (distinta)
La Cassazione ha più volte affermato che l'accertato assolvimento dell'IVA mediante inversione contabile elide la pretesa impositiva corrispondente; la sentenza citata dall'Ufficio (n.2140/20) è stata ritenuta non applicabile perché nella fattispecie la contribuente non aveva dimostrato l'assolvimento con reverse charge.
Cass. Civ. Sez. V, ordinanza n. 16625/20
La responsabilità solidale del rappresentante indiretto non è di natura oggettiva: è necessario valutare il criterio della diligenza professionale e provare una compartecipazione fraudolenta per affermare la responsabilità solidale.
Art. 112 c.p.c.
L'eccezione di violazione non è stata ritenuta fondata: la motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta adeguata nel valutare la controversia, compresa la questione della presunta cessazione della materia del contendere.
Prassi amministrativa (Agenzia delle Dogane di Milano, provvedimento)
Si segnala che in fattispecie analoghe l'Ufficio delle Dogane di Milano ha riconosciuto che l'IVA maggiore può essere riscossa solo con riferimento ai maggiori dazi, corroborando l'orientamento che evita la duplicazione dell'IVA.
Massime di principio
- Se l'IVA è stata regolarizzata tramite inversione contabile/autofatturazione e adeguata registrazione, l'Amministrazione non può legittimamente pretendere la stessa IVA all'importazione: vige il principio di neutralità dell'IVA.
- Il pagamento dell'IVA tramite plafond o altro strumento non determina automaticamente la cessazione della controversia quando il contribuente chiede l'accertamento della non dovuta imposta al fine di ottenere l'annullamento di interessi e sanzioni; la cessazione va valutata caso per caso e richiede l'accordo delle parti o una valutazione giudiziale.
- L'Amministrazione ha l'onere di provare l'errata indicazione del valore doganale (es. esclusione di royalties) e l'effettiva insussistenza del meccanismo compensativo che avrebbe già regolarizzato l'IVA.
- La responsabilità solidale del rappresentante indiretto non è automatica: occorre dimostrare una compartecipazione fraudolenta o la mancata diligenza professionale del rappresentante; la responsabilità non può essere trattata come oggettiva.
- In presenza di contrasti interpretativi consolidati o di dubbio ermeneutico tra giurisprudenza e prassi, i giudici possono disporre la compensazione delle spese processuali.
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