Sentenza del 17/03/2021 n. 209 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito al rimborso dell'IVA versata per servizi resi da gestori di investimenti stabiliti al di fuori dell'Unione. Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 43 e 44 - Luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale - Luogo delle prestazioni di servizi di gestione di investimenti rese a un'organizzazione che persegue scopi di pubblica utilità per un'attività professionale non economica da parte di prestatori stabiliti al di fuori dell'Unione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso dell'IVA assolta su servizi di gestione di investimenti resi da gestori stabiliti al di fuori dell'Unione. Questione se tali servizi, acquistati da un soggetto passivo che svolge un'attività non economica a titolo professionale (trust che persegue scopi di pubblica utilità), debbano essere considerati prestati a un "soggetto passivo che agisce in quanto tale" ai fini dell'art. 44 della direttiva 2006/112/CE e quindi soggetti alla regola del luogo di prestazione stabilita in tale articolo (luogo in cui è stabilito il destinatario/UK).
La decisione
La Corte di giustizia ha risposto che l'articolo 44 della direttiva IVA va interpretato nel senso che, quando un soggetto passivo acquista servizi ai fini di un'attività non economica esercitata a titolo professionale (come la gestione del portafoglio di un trust di pubblica utilità), tali servizi devono essere considerati resi a quel soggetto passivo "che agisce in quanto tale". Ne consegue che il luogo della prestazione è, in linea di principio, il luogo in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica (con l'eccezione dei servizi destinati esclusivamente all'uso personale o all'uso dei dipendenti). Di conseguenza la interpretazione sostiene la posizione dell'amministrazione fiscale UK; non è necessario rispondere alla seconda questione pregiudiziale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)
Art. 44: i servizi resi a un soggetto passivo "che agisce in quanto tale" devono avere come luogo di prestazione la sede del destinatario; la nozione di "soggetto passivo che agisce in quanto tale" ai fini dell'art.44 è più ampia rispetto alla medesima espressione in art.2 e può comprendere attività non economiche purché esercitate a titolo professionale
Direttiva 2008/8/CE
Conferma che per i servizi prestati a soggetti passivi il luogo della prestazione si basa sul luogo in cui è stabilito il destinatario e che i soggetti passivi cui sono ascrivibili anche attività non imponibili devono essere considerati tali per tutti i servizi loro resi (eccetto servizi per uso personale)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
considerando 19 e art. 19
Chiarisce che servizi destinati all'uso personale escludono il trattamento come soggetto passivo; il prestatore può presumere che il destinatario agisca come soggetto passivo se ha comunicato il numero di identificazione IVA salvo informazioni contrarie
Value Added Tax Act 1994 (Regno Unito)
art. 7A (recepimento norme luogo di prestazione)
Normativa nazionale che individua il luogo della prestazione in base allo status del destinatario (impresa rilevante); la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione dell'art.44 a soggetti passivi che svolgono attività non economiche professionalmente
Massime di principio
- Se un soggetto passivo acquista servizi esclusivamente per svolgere un'attività non economica ma esercitata a titolo professionale (es. gestione di un patrimonio di un trust di pubblica utilità), tali servizi sono considerati resi a un soggetto passivo "che agisce in quanto tale" ai fini dell'art.44: il luogo della prestazione è quindi il luogo in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica.
- Eccezione: i servizi destinati esclusivamente all'uso personale del destinatario o dei suoi dipendenti non rientrano nella qualifica di "soggetto passivo che agisce in quanto tale" e seguono la regola per i non soggetti passivi.
- La qualificazione 'non economica' di un'attività non esclude automaticamente l'applicazione dell'art.44 quando tale attività è svolta a titolo professionale e i servizi sono acquistati per quella attività.
- I prestatori possono fare affidamento sul numero di identificazione IVA comunicato dal destinatario per presumere che questi agisca come soggetto passivo, a meno che non dispongano di informazioni contrarie.
- Le sentenze precedenti (es. Wellcome Trust 1996) sul carattere non economico di certe attività rimangono rilevanti ai fini dell'esistenza dell'attività non economica, ma non pregiudicano l'applicazione dell'art.44 quando l'attività è esercitata professionalmente e i servizi sono destinati esclusivamente a tale attività.
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