Sentenza del 17/03/2021 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Ricorso avverso avviso di accertamento in revisione relativo a importazioni di occhialeria (2016). L'Ufficio doganale sosteneva che il valore dichiarato fosse inferiore al reale perché non comprendeva royalties; contestava inoltre l'operato del rappresentante indiretto (responsabilità solidale), la legittimità degli interessi di mora e delle sanzioni. La questione relativa all'IVA riguardava l'assolvimento tramite plafond/inversione contabile da parte della XY SPA.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Veneto (Venezia) ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della XX SRL. Motivazioni principali: 1) la cessazione della materia del contendere rispetto all'IVA non poteva essere pronunciata unilateralmente dall'Ufficio dato che la contribuente intendeva proseguire per ottenere l'annullamento degli interessi e delle sanzioni; 2) la responsabilità del rappresentante indiretto non è automatica/oggettiva ma richiede valutazione della diligenza professionale e, in assenza di prova di compartecipazione fraudolenta, non può essere affermata; 3) gli interessi di mora e le sanzioni non sono legittimi se illegittima è la pretesa dell'imposta principale: la giurisprudenza comunitaria e di legittimità ha ritenuto che l'IVA intracomunitaria assolta tramite inversione contabile elida la pretesa impositiva corrispondente. Per questi motivi sono stati rigettati i motivi d'appello dell'Ufficio relativi a IVA, interessi e sanzioni. Spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) modificata dalla direttiva 2006/18
La sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno stato membro richiede il pagamento dell'IVA all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile...
Se l'IVA è stata regolarizzata mediante il meccanismo dell'inversione contabile (autofattura e registrazione), la pretesa nazionale di richiedere nuovamente l'IVA all'importazione è incompatibile con il principio di neutralità e può essere esclusa.
Corte di Giustizia, causa C-272/13 (Equoland), 17 luglio 2014
"... conformemente al principio di neutralità dell'IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno stato membro richiede il pagamento dell'IVA all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile ..."
La giurisprudenza comunitaria esclude la duplicazione dell'esazione dell'IVA quando questa è già stata regolarizzata tramite i meccanismi previsti dall'IVA (reverse charge).
Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza n. 16625/2020
"... la responsabilità del rappresentante indiretto sia solidale con il proprietario della merce o con l'importatore, non può comportare che le modalità di accertamento della responsabilità stessa rispetto all'uno e l'altro - procedano in modo identico, a meno che non vi sia una vera e propria compartecipazione tra detti soggetti nell'attività fraudolenta ..."
La responsabilità solidale del rappresentante indiretto non è di natura oggettiva: occorre valutare la diligenza professionale e la prova di una partecipazione fraudolenta per ritenere il rappresentante responsabile.
Corte di Cassazione - giurisprudenza (es. nn. 8473/18, 13384/19, 15346/19)
"L'accertato assolvimento mediante inversione contabile dell'IVA intracomunitaria elide la pretesa impositiva corrispondente."
La Cassazione conferma che l'assolvimento dell'IVA tramite inversione contabile impedisce la richiesta di imposta corrispondente da parte dell'amministrazione fiscale.
Provvedimento Ufficio delle Dogane di Milano (atto amministrativo, fattispecie analoga)
eventuale provvedimento interno richiamato dalla Commissione
Nella prassi amministrativa, in casi analoghi, si è ritenuto che l'eventuale maggiore IVA sia dovuta solo sui maggiori dazi effettivamente dovuti; il provvedimento è stato utilizzato a supporto argomentativo della decisione.
Massime di principio
- La regolarizzazione dell'IVA tramite inversione contabile (o plafond/autofatturazione) può escludere una successiva pretesa di IVA all'importazione: l'amministrazione deve verificare la effettiva duplicazione della pretesa e le regole comunitarie prevalgono.
- La responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto non è automatica: va valutata la diligenza professionale dimostrata dal rappresentante e l'eventuale prova di compartecipazione fraudolenta. In assenza di tale prova, il rappresentante può essere esonerato.
- Interessi di mora e sanzioni sono collegati alla legittimità dell'imposta principale: se la pretesa dell'imposta è illegittima, anche accessori (interessi, sanzioni) non possono essere legittimamente imposti.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo con la volontà concorde delle parti o se il giudice rileva che non sussiste più la controversia effettiva; il pagamento da parte del contribuente non basta se permangono richieste accessorie o interesse a proseguire.
- In presenza di contrasti interpretativi tra giurisprudenza e prassi, il giudice può disporre compensazione delle spese; tuttavia, l'amministrazione deve fornire prove specifiche (es. documentazione che dimostri l'esatta composizione del valore in dogana, inclusione di royalties) per vincere in materia di rettifica del valore in dogana.
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