Cassazione Civile, Ordinanza n. 01730/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l'anno 2014 con cui il Comune negava alla società contribuente la riduzione/esenzione correlata allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante ditte convenzionate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta in giudizio (in particolare il MUD relativo all'anno 2013) a dimostrare la natura dei rifiuti prodotti e il conferimento a terzi. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 14 della legge n. 14 del 2011, comma 10, e dell'art. 9, commi 1 e 5, del regolamento TARES del Comune di Napoli del 2013, sostenendo che la riduzione non poteva essere riconosciuta senza il rispetto degli oneri formali previsti dalla disciplina locale, e cioè senza presentazione, entro il termine annuale stabilito, di apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica richiesta. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e per asserita censura di merito, oltre a sostenere la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società resistente: ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso via PEC e ha qualificato come nullità, sanata per raggiungimento dello scopo, l'eventuale irregolarità della notifica, poiché la resistente si è costituita e non ha allegato specifici pregiudizi difensivi. Ha inoltre escluso che il motivo fosse inammissibile per avere contenuto di merito, rilevando che il ricorrente aveva correttamente denunciato la violazione di specifiche norme di diritto. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, in materia di TARI, il contribuente che invoca una riduzione o esenzione per smaltimento autonomo di rifiuti speciali deve provare i presupposti dell'agevolazione e rispettare le condizioni procedurali previste dal regolamento comunale, quando la riduzione sia subordinata a specifica istanza annuale e a documentazione tipizzata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
La mancata prova di alcuni adempimenti della notifica telematica non comporta inesistenza dell'atto, ma può integrare nullità sanabile se lo scopo della notifica è raggiunto.
art. 14 della legge n. 14 del 2011, comma 10
Norma richiamata dal ricorrente come parametro violato nella disciplina della riduzione TARI per smaltimento dei rifiuti speciali.
art. 9, commi 1 e 5, del Regolamento TARES del Comune di Napoli del 2013
Norma locale invocata per sostenere che la riduzione/esenzione richiedeva specifica istanza e documentazione entro termini annuali.
art. 1, commi 649, 656, 657, 659 e 660, l. n. 147 del 2013
La Corte richiama la distinzione tra riduzioni tecniche spettanti ope legis, con onere probatorio sui presupposti, e riduzioni/esenzioni agevolative subordinate a previsione regolamentare e a specifica domanda del contribuente.
art. 41 Cost.
La disciplina regolamentare che impone controlli e oneri documentali è letta come non irragionevole perché funzionale al bilanciamento con la tutela dell'ambiente e dell'utilità sociale.
art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Richiamato per affermare la competenza esclusiva statale nella disciplina unitaria dell'ambiente come bene di rilievo costituzionale primario.
Massime di principio
- In materia di TARI, il contribuente che chiede una riduzione o esenzione deve provare i presupposti che la legittimano, trattandosi di deroga alla regola generale della debenza del tributo.
- Quando la normativa regolamentare subordina la riduzione/esenzione a una domanda annuale e a specifici documenti, il rispetto di tali formalità è condizione per il riconoscimento del beneficio.
- Le riduzioni tariffarie tecniche, previste dalla legge per situazioni oggettive di contrazione del servizio, spettano ope legis; le riduzioni/esenzioni agevolative, invece, richiedono una previsione regolamentare e un'istanza del contribuente.
- La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa, non essendo sufficiente invocare una mera irregolarità formale.
- La nullità della notificazione telematica può essere sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce in giudizio e non prova un concreto pregiudizio difensivo.
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