Cassazione Penale, Sentenza n. 16065/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 7/7/2023 che confermava il decreto di applicazione della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno (art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 159/2011). Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza/mancata prova dell'attualità della pericolosità sociale: contesta che la condanna in primo grado (12 anni e 9 mesi, procedimento "Eyphemos") possa, da sola e non definitiva, dimostrare l'affiliazione e la pericolosità attuale; sostiene che la motivazione è apparente, e che è illegittimo presumere la pericolosità in assenza di un giudizio concreto e attuale, specialmente dato il decorso temporale (fatti del 2018) rispetto al decreto di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata, completa e puntuale sia sul piano della pericolosità sociale (valutazione della condanna nel procedimento "Eyphemos", risultanze di gravi indizi, intercettazioni, detenzione di armi, ruolo gerarchico e pregressi per reati di droga) sia sull'attualità della pericolosità, comprovata dalla natura "storica" e strutturata del sodalizio e da elementi recenti (intercettazioni del 2019). Ha inoltre affermato il principio che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può utilizzare anche sentenze non definitive e autonomamente valutare i fatti accertati in sede penale, non essendo necessario il passaggio in giudicato per ritenere elementi utili al giudizio di pericolosità. La Cassazione ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione della prova: non è consentita una rivalutazione dei fatti salvo che non sussistano vizi di diritto evidenti. In conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), art. 4
art. 4 d.lgs. n. 159/2011
Il requisito oggettivo per l'applicazione della sorveglianza speciale (pericolosità sociale) può essere valutato anche alla luce di elementi emersi in sede penale, e la motivazione deve esplicitare l'attualità della pericolosità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale requisito adeguatamente dimostrato.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b
art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Definizione e ambito della pericolosità generica; la Corte ha ricordato che il giudice di prevenzione può fondare il giudizio su fatti accertati in sede penale anche se non definitivi, purché siano delineati con adeguata precisione.
art. 416-bis c.p. (riferimento all'aggravante per reati di associazione mafiosa)
Menzione dell'aggravante collegata ai reati commessi per conto del sodalizio; nella motivazione si segnala che per alcuni reati (es. stupefacenti) l'aggravante 416-bis non era stata riconosciuta, ma complessivamente sussisteva l'appartenenza al sodalizio.
Codice di procedura penale, art. 530, comma 2
Riferimento alla possibilità che, anche in caso di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, il giudice di prevenzione possa comunque utilizzare i fatti delineati in sede penale per valutare la pericolosità, se ricostruiti con sufficiente chiarezza.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limiti del ricorso per cassazione in materia penale: il vizio di travisamento della prova (omissione) non è normalmente sindacabile in Cassazione a meno che non integri una violazione di legge riconducibile a motivazione apparente; la Corte ha applicato questo principio per escludere il sindacato sul merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale articolo e ha disposto le relative condanne alle spese e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione la valutazione della pericolosità sociale è autonoma rispetto al processo penale: sentenze non definitive e altri elementi indiziari (intercettazioni, ruolo nel sodalizio, condotte recenti) possono legittimamente concorrere a formare il giudizio sulla 'attualità' della pericolosità.
- La 'attualità' della pericolosità può essere desunta dalla natura duratura e strutturata del sodalizio (es. mafie "storiche") e da elementi di persistenza dell'attività criminale; non è necessario che tutti gli atti siano passati in giudicato, purché la motivazione sia precisa e circostanziata.
- L'impugnazione basata su generiche censure della motivazione o su rivalutazioni della prova dal punto di vista del merito è difficilmente ammissibile in Cassazione: il sindacato è limitato a questioni di diritto e a vizi di motivazione tali da configurare una violazione di legge.
- Chi propone ricorso in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione deve contestare specificamente vizi di diritto o gravi omissioni motivazionali; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per l'uso temerario del rimedio.
- Elementi raccomandati in una difesa efficace: contestare specificamente la mancanza di elementi fattuali recenti e puntuali, dimostrare il venir meno della partecipazione attiva al sodalizio o fornire elementi di ravvedimento/integrazione sociale, e sollevare profili di illegittimità formale o procedurale piuttosto che una mera rivalutazione del materiale probatorio.
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