Cassazione Penale, Ordinanza n. 15559/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo vizio di motivazione. In particolare, ha contestato il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento dell'attenuante comune del lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La difesa ha sostenuto che, in assenza della quantificazione del principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata, non sarebbe stata provata la sua pericolosità per la salute pubblica e che, comunque, il fatto avrebbe dovuto essere considerato lieve, con conseguente applicazione dell'attenuante invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e conforme a diritto, senza un effettivo confronto critico con la sentenza impugnata. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha condiviso la valutazione della Corte territoriale sulla complessiva gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta, dall'entità del pericolo cagionato e dalla ripetitività del comportamento. Quanto all'art. 62, n. 4, c.p., ha ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante, poiché non vi era un lucro trascurabile né un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, tenuto conto della natura della droga sintetica e delle modalità della cessione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale della condotta; non è automatica né coincide con la lieve entità del reato in materia stupefacenti.
L'attenuante del lucro di speciale tenuità e dell'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità non consegue automaticamente alla qualificazione del fatto come lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, dovendo il giudice valutare concretamente lucro ed evento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità del reato è fattispecie distinta dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la sua applicazione dipende da mezzi, modalità, circostanze dell'azione e quantità/qualità della sostanza, e non comporta di per sé il riconoscimento della causa di non punibilità o dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.
È il parametro di riferimento per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p., valorizzando gli elementi rilevanti della concreta fattispecie.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Tabella I del D.P.R. n. 309/1990
La sostanza sequestrata era qualificata come droga sintetica ricompresa nella disciplina sugli stupefacenti, rilevante per la valutazione della gravità del fatto.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si identifica con la lieve entità del fatto previsto dalla disciplina sugli stupefacenti: si tratta di istituti diversi, con presupposti autonomi e non sovrapponibili.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve compiere una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, ma può motivare valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni possibile indice.
- La mancata quantificazione del principio attivo della sostanza non impedisce di per sé la valutazione di gravità del fatto, se la decisione di merito è sorretta da altri elementi oggettivi e logici sulla pericolosità e sulle modalità della condotta.
- L'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. non deriva automaticamente dal riconoscimento della lieve entità del reato in materia di stupefacenti: occorre una verifica autonoma su lucro perseguito/conseguito ed entità dell'evento dannoso o pericoloso.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già vagliate dal giudice di merito, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, alla condanna alle spese processuali si aggiunge la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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