Cassazione Penale, Sentenza n. 4327/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il diniego del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 96 d.P.R. 115/2002 e il vizio di motivazione: il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente il superamento della soglia reddituale sulla base dei soli carichi pendenti e di mere supposizioni circa redditi illeciti, senza esercitare i poteri istruttori previsti (es. trasmissione alla Guardia di Finanza) né fornire una motivazione fondata su indici concreti e sull'accertamento comparativo tra tenore di vita e dichiarazioni reddituali; inoltre si denunciava l'uso di un'automatismo proibito e la violazione del principio costituzionale del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale di Avellino e rinviando per nuovo giudizio. Nella motivazione la Corte ha chiarito il significato di "fondati motivi" dell'art. 96, comma 2 d.P.R. 115/2002: il rigetto dell'istanza può fondarsi solo su indici concreti previsti dalla norma (risultanze del casellario giudiziale, tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche) valutati con riferimento complessivo e non in modo sommario; il giudice deve esercitare i poteri istruttori (anche trasmettendo alla Guardia di Finanza) e, se necessario, chiedere integrazioni documentali all'interessato; le presunzioni semplici sono ammissibili solo se l'inferenza si fonda su fatti noti che soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2727 e 2729 c.c.); non è consentito dedurre il superamento della soglia reddituale dalla mera elencazione di carichi pendenti o da apodittiche affermazioni sulla "professionalità criminale" dell'istante.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 99
Norma procedurale che disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato; la questione è ammissibile in cassazione in relazione all'interpretazione dell'art. 96.
d.P.R. 115/2002, art. 96, comma 2
Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche
"Fondati motivi" richiede valutazione articolata e motivata sugli indici espressamente previsti (casellario, tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche); il giudice deve poter svolgere indagini oggettive e può avvalersi della Guardia di Finanza prima di rigettare l'istanza.
d.P.R. 115/2002, art. 76
Fissa la soglia di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il superamento di tale soglia non può essere presunto sulla base di elementi generici ma richiede accertamenti concreti.
d.P.R. 115/2002, art. 92
Richiamato dalla Corte come parte delle condizioni di ammissione al patrocinio che devono essere valutate insieme all'art. 76.
d.P.R. 115/2002, art. 98
Norma collegata alle verifiche economiche; richiamata in relazione ai poteri istruttori e alle verifiche finanziarie che possono essere svolte.
d.P.R. 115/2002, art. 79, comma 3
Consente al giudice di chiedere integrazioni documentali all'istante per integrare la domanda; la Corte sottolinea l'obbligo di sollecitare documentazione prima di rigettare per mancata prova.
d.P.R. 115/2002, art. 76, comma 4-bis
La norma relativa a presunzioni per taluni reati è stata richiamata come abiurata dalla Corte costituzionale (sent. n. 139/2010); la Corte indica che qualsiasi automatismo è incompatibile con la valutazione reddituale.
Codice civile, art. 2727
Richiamato per spiegare il meccanismo della presunzione semplice: l'inferenza dal fatto noto al fatto ignoto è ammissibile se fondata su elementi idonei.
Codice civile, art. 2729
Limita l'uso favorevole della prova per presunzioni quando sussistono i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ne richiede il rispetto per dedurre redditi non dichiarati.
Massime di principio
- "Fondati motivi" ai sensi dell'art. 96, comma 2 d.P.R. 115/2002 richiede elementi concreti e motivati tratti dagli indici elencati (casellario, tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche), valutati complessivamente e non in modo sommario.
- Il giudice deve esercitare i poteri istruttori previsti (es. trasmettere alla Guardia di Finanza) e può richiedere integrazioni documentali prima di rigettare l'istanza per presunto superamento della soglia reddituale.
- Non è ammesso fondare il diniego del patrocinio esclusivamente sulla mera elencazione di carichi pendenti o su affermazioni apodittiche circa redditi illeciti: occorrono indici che soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza per legittimare una presunzione semplice.
- Il confronto tra il tenore di vita effettivo dell'istante e le dichiarazioni fiscali è essenziale per ricavare la sussistenza di redditi non dichiarati.
- Qualsiasi forma di automatismo o presunzione generalizzata circa la 'delinquenza abituale' o la 'professionalità criminale' non è compatibile con la valutazione necessaria per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- In caso di decisione di rigetto, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato rispetto agli elementi raccolti; in mancanza la decisione è annullabile e va disposta la rinnovazione del giudizio.
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