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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40271/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli (30/11/2023) che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a lui ascritto e confermato le statuizioni civili. La difesa deduce violazione e contraddittorieta' di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per presunta inosservanza dell'art. 129 co. 2 c.p.p. e del combinato disposto degli artt. 530 e 578 c.p.p.: sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere perche' non sussisteva prova della fattispecie penale (mancanza del dolo della truffa e della truffa contrattuale), che il rapporto era in realta' un contratto consensuale o, al piu', un contratto nullo per causa illecita (intermediazione di manodopera) con rilevanza civilistica e non penale, e che i giudici di appello non avrebbero adeguatamente valutato le argomentazioni difensive richiamando semplicemente la motivazione del primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, abbiano correttamente esaminato la questione sul piano civilistico, applicando il criterio della probabilita' prevalente per accertare l'esistenza di una condotta illecita idonea a determinare responsabilita' aquiliana. I fatti accertati in merito indicano che l'imputato prospetto' ai genitori della vittima l'assunzione a tempo indeterminato ottenendo il versamento di complessivi euro 16.000,00 e restituendo solo euro 5.000,00; il contratto non fu mai stipulato e non risultano provate le condizioni addotte dalla difesa (ad es. condizione dell'aggiudicazione dell'appalto). Pertanto la Corte ha ritenuto la sussistenza di una condotta dolosa con carattere apparente del negozio, idonea a fondare responsabilita' civile. Conseguenze: inammissibilita' del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende; condanna alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile; richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale n. 182/2021 e ai principi che distinguono l'accertamento penalistico (oltre ogni ragionevole dubbio) da quello civilistico (probabilita' prevalente) quando il reato e' estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di valutare l'estinzione del reato e le conseguenze; la Corte osserva che l'art. 129 non prevale sulle regole di inammissibilita' e non sottrae al giudice dell'impugnazione l'applicazione delle ordinarie regole processuali.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata per le censure di nullita' e vizio di motivazione; la Corte ritiene le censure manifestamente infondate.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Riferito in combinato con l'art. 578 nell'ambito delle critiche alla motivazione e alla pronuncia di estinzione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole procedurali.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle deduzioni difensive; la Corte segnala la pronuncia della Corte Costituzionale che ha valutato infondate questioni sollevate su questo articolo, ribadendo che dopo la prescrizione l'accertamento richiesto e' di natura civilistica.

  • art. 539 cod. proc. pen.

    Richiama la possibilita' di liquidare il danno in separata sede; la sentenza penale aveva contenuto una condanna generica al risarcimento, con liquidazione separata, la quale ha efficacia vincolante in ordine alla declaratoria iuris di responsabilita' civile.

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio centrale: con la prescrizione del reato il giudice penale dell'impugnazione deve valutare se la condotta sia idonea a costituire illecito civile ai fini del risarcimento, usando il criterio della probabilita' prevalente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in cassazione.

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022 conv. L. 14/2023

    Richiamate le norme che regolano il trattamento dei ricorsi e il contraddittorio scritto; il ricorso e' stato trattato con contraddittorio scritto secondo tali disposizioni.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 182/2021

    Principio utilizzato dalla Corte di Cassazione: dopo prescrizione il giudice d'appello non deve accertare la fattispecie penale secondo il criterio penale, ma valutare l'esistenza di un illecito civile e il nesso causale secondo la probabilita' prevalente.

Massime di principio

  • Se il reato e' estinto per prescrizione, il giudice penale dell'impugnazione deve valutare eventuali pretese risarcitorie con criteri civilistici: si applica il criterio della probabilita' prevalente e non il criterio penale oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Una condanna penale generica al risarcimento, con liquidazione separata, ha efficacia vincolante sulla declaratoria della responsabilita' civile, ma lascia al giudice civile la verifica dell'an e del quantum del danno concreto.
  • La qualifica come contratto nullo o come violazione di norme amministrative non esclude necessariamente la responsabilita' civile: fatti che appaiono come negozi fittizi o privi di causa possono integrare illecito aquiliano se hanno cagionato un danno.
  • In cassazione non e' possibile sollevare questioni che non siano state tempestivamente e validamente dedotte nei precedenti gradi: l'art. 129 c.p.p. non consente di eludere le regole di ammissibilita' del ricorso.
  • Il giudice di merito deve motivare collegando logicamente le prove acquisite ai fatti ritenuti: una diversa interpretazione dei fatti da parte del ricorrente non e' di per se sufficiente a dimostrare carenza di motivazione.
  • Se l'imputato ha ottenuto somme senza fornire una prestazione con valida causa (ad es. negozio apparente), anche in assenza di condanna penale per truffa per prescrizione, puo' essere riconosciuta responsabilita' civile a titolo di fatto illecito.

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