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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35447/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni amministrative tributarie relative all'anno d'imposta 2009, emesso dall'Amministrazione doganale in relazione all'importazione di alcune lampade a basso consumo falsamente certificate come provenienti dalla Malaysia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo sussistenti obiettive condizioni di difficoltà interpretativa della norma tali da escludere l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello applicato d'ufficio l'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma mai invocata dalla contribuente che si era invece richiamata all'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997; con il secondo deduceva violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ravvisato un'obiettiva incertezza normativa in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la ricorrente non aveva trascritto né allegato le difese della contribuente nei gradi di merito, con conseguente difetto di specificità, e che comunque la società aveva dedotto una situazione di incertezza riconducibile, sul piano sostanziale, a una previsione analoga a quella applicata dalla CTR. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'incertezza normativa oggettiva che esonera dalle sanzioni sussiste solo in presenza di una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, oggetto o destinatari della norma, desumibile da specifici fatti indice; nel caso concreto la CTR aveva fondato la decisione solo sull'esistenza di due decisioni di primo grado favorevoli al contribuente e sul mancato consolidamento definitivo della vicenda, elementi ritenuti insufficienti perché rientranti nella normalità del processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata per avere il giudice deciso oltre i limiti delle domande delle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata per asserita pronuncia d'ufficio su una disposizione non invocata dalla parte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma di ricorso per cassazione invocata per dedotta nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma di ricorso per cassazione invocata per dedotta violazione di legge nella valutazione dell'incertezza normativa oggettiva.

  • art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disposizione richiamata quale base dell'esenzione dalle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

  • art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norma invocata dalla contribuente nel merito quale fondamento della non punibilità per incertezza normativa.

  • art. 10 della l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla Corte insieme all'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 come base della causa di esenzione per incertezza normativa oggettiva.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, l'incertezza normativa oggettiva che esclude la responsabilità amministrativa sussiste solo quando vi sia una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, oggetto o destinatari della norma, valutabile dal giudice e non dal singolo contribuente in chiave soggettiva.
  • Non è sufficiente, per integrare l'incertezza normativa oggettiva, il mero fatto che vi siano stati giudizi di merito difformi o che la controversia non sia stata ancora definitivamente decisa; tali evenienze appartengono alla fisiologia del processo.
  • Il giudice può desumere l'incertezza normativa da specifici fatti indice, quali difficoltà di individuazione o formulazione della norma, assenza o contraddittorietà di prassi amministrative, mancanza di precedenti o contrasti giurisprudenziali e dottrinali, ma occorre che tali elementi siano effettivamente riscontrati nel caso concreto.
  • Ai fini della cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la censura deve essere specifica e autosufficiente quanto agli atti e alle difese rilevanti, non essendo sufficiente una mera affermazione assertiva dell'errore del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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