Cassazione Penale, Sentenza n. 47932/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (26/01/2023) per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stata riconosciuta l'attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma quarto c.p.). Il motivo sostiene che la Corte di appello ha dato rilievo decisivo al solo valore economico "modesto" dell'autovettura oggetto di ricettazione, omettendo il necessario apprezzamento complessivo del fatto secondo i parametri previsti dall'art. 133 c.p. (entità del profitto, modalità del fatto, capacità a delinquere), e che non può essere concessa l'attenuante sulla base del solo valore del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno. La Corte ha rilevato che il valore economico del bene è elemento sussidiario e non può essere l'unica base per riconoscere la particolare tenuità; la sentenza di appello è risultata contraddittoria per aver omesso la valutazione complessiva richiesta dall'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen., quarto comma
Si tratta dell'attenuante speciale connessa al reato di ricettazione; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva della particolare tenuità del fatto e non può fondarsi esclusivamente sul valore economico del bene
Fornisce i parametri di valutazione delle circostanze attenuanti (entità del fatto, profitto, modalità, capacità dell'agente): tali elementi devono essere considerati per accertare la particolare tenuità
Norma relativa al reato connesso menzionato nella sentenza (la Corte aveva ridotto anche la pena riferita a questa fattispecie), rilevante nel contesto del calcolo della pena complessiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola il riassunto dell'impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato presentato e riassunto secondo tale disposizione
Massime di principio
- Il valore economico del bene rubato o ricettato è un elemento sussidiario: non può da solo giustificare il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità
- Se il valore del bene non è esiguo, la particolare tenuità del fatto deve essere esclusa
- Anche quando il bene ha lieve consistenza economica, il giudice deve valutare gli altri parametri di cui all'art. 133 c.p. (entità del profitto, modalità di commissione, capacità a delinquere dell'agente)
- La motivazione deve esplicitare il giudizio sulla speciale tenuità; l'omissione o la contraddittorietà su questo punto può determinare l'annullamento della decisione in Cassazione
- In caso di annullamento per vizi motivazionali la Cassazione rinvia gli atti per un nuovo giudizio, che dovrà riconsiderare integralmente la sussistenza dell'attenuante secondo i criteri di legge
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