Cassazione Civile, Ordinanza n. 14469/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di una delibera notarile di aumento di capitale di una s.r.l., adottata il 7 ottobre 2010 e iscritta nel Registro delle imprese il 4 novembre 2010, e di successive delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea ordinaria (approvazione del bilancio 2010 e nomina delle cariche sociali). Il ricorrente e altri soggetti avevano chiesto la nullità o l’annullamento della delibera di aumento di capitale, sostenendo anche l’invalidità derivata degli atti successivi e, in via ulteriore, l’accertamento della consistenza delle quote sociali risultanti dall’operazione. In cassazione il ricorrente ha articolato undici motivi: ha dedotto, anzitutto, che la delibera fosse nulla perché avrebbe determinato un mutamento illecito o impossibile dell’oggetto sociale, in violazione dell’art. 2361 c.c.; ha poi contestato la declaratoria di decadenza e di carenza di interesse ad agire, sostenendo che il vizio fosse di nullità e quindi impugnabile senza limiti temporali; ha censurato l’interpretazione degli artt. 2479-ter e 2379-ter c.c. nella parte in cui la Corte d’appello aveva fatto decorrere il termine di 180 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese e non dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; ha inoltre lamentato vizi motivazionali e omessa pronuncia sulle delibere del consiglio di amministrazione, sulla propria sottoscrizione dell’aumento di capitale, sull’accertamento delle quote e su asserite violazioni nella delibera di approvazione del bilancio e nella nomina del nuovo consiglio in conflitto di interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque carenti di specificità/autosufficienza. Ha rigettato il terzo e il quarto motivo, confermando che, per le s.r.l., il termine per impugnare la delibera di aumento di capitale decorre dall’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2479-ter, quarto comma, e 2379-ter, primo comma, c.c.; ha ritenuto assorbiti i motivi successivi relativi ai vizi delle delibere conseguenti, ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione delle delibere del consiglio di amministrazione, inammissibile quello sul preteso fatto decisivo della sottoscrizione dell’aumento di capitale per novità e difetto di indicazione degli atti di merito, infondato il motivo sull’omessa pronuncia circa la consistenza delle quote perché la domanda era dipendente dalla sorte della domanda di invalidità, infondato il motivo sul bilancio e inammissibile quello sul conflitto di interessi per difetto di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma terzo; comma quarto
La norma disciplina l’invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l. e, per le delibere di aumento di capitale, rinvia alla disciplina dell’art. 2379-ter c.c. con riferimento al termine di impugnazione e alla decorrenza dall’iscrizione nel Registro delle imprese.
Per le delibere di aumento di capitale il termine di impugnazione è di centottanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese; il rinvio operato dalla disciplina delle s.r.l. è stato letto come pienamente operante anche sotto questo profilo.
richiamato dall’art. 2479-ter c.c. per i casi di mancata convocazione dell’assemblea, mancanza di verbale e impossibilità o illiceità dell’oggetto
Il perimetro dei vizi radicali rimane circoscritto ai casi tipizzati; la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente secondo cui la delibera sarebbe stata nulla per mutamento dell’oggetto sociale.
È stato invocato dal ricorrente per sostenere l’illiceità dell’operazione, ma la Corte non ha ritenuto tale censura idonea a superare la ratio della decadenza.
Richiamato nei motivi di merito per contestare il contenuto della delibera di aumento di capitale; la questione è rimasta assorbita dal rigetto sulla decadenza.
La Corte ha escluso la denunciata carenza di interesse ad agire, ritenendo comunque maturata la decadenza dall’impugnazione.
I motivi di omessa pronuncia sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché le questioni erano state trattate o perché mancava specificità dell’allegazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per vizi motivazionali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha indicato specificamente le doglianze non esaminate.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Citato per evidenziare che l’accesso ai libri sociali richiede una specifica ispezione, aspetto che rafforza la scelta del Registro delle imprese come dies a quo certo.
Richiamata per la soppressione dell’obbligo di tenuta del libro soci nelle s.r.l., elemento valorizzato nel confermare la centralità della pubblicità nel Registro delle imprese.
Massime di principio
- Per le delibere di aumento di capitale delle s.r.l., il termine di impugnazione decorre dall’iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese e non dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
- Il rinvio operato dall’art. 2479-ter c.c. alla disciplina delle s.p.a. va letto in modo coerente con la ratio di certezza della pubblicità societaria, soprattutto quando la deliberazione incide sulla struttura patrimoniale e statutaria della società.
- La clausola di compatibilità non consente di sovvertire il dies a quo espressamente previsto dalla legge quando la disciplina richiamata è funzionale a garantire certezza ai soci e ai terzi.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che difettano di specificità e autosufficienza, specie se si deducono errori processuali o omesso esame di fatti decisivi.
- La domanda di accertamento della misura delle quote sociali, se proposta come conseguenza della caducazione della delibera di aumento di capitale, resta assorbita dal rigetto della domanda principale di invalidità.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale il petitum e la questione pretermessa; altrimenti il motivo è inammissibile.
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