Cassazione Civile, Ordinanza n. 26754/2022 del 12/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone operante nella ristorazione per l’anno d’imposta 2007, con riprese a fini IVA e IRAP e, per effetto della rettifica del reddito sociale, con conseguenti accertamenti IRPEF in capo ai soci per la quota di partecipazione. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente accolta e il giudice tributario aveva rideterminato i maggiori ricavi; in appello la CTR aveva ulteriormente modificato la quantificazione, ritenendo che un determinato importo rappresentasse il totale dei ricavi accertati e demandando all’Amministrazione il ricalcolo delle riprese verso ciascun soggetto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il ricorso era stato notificato soltanto alla società e non anche ai soci che avevano partecipato al giudizio di appello. La Corte ha quindi rilevato d’ufficio la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, ordinando l’integrazione entro sessanta giorni; tuttavia la parte ricorrente non ha dato seguito all’ordine.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di appello, rilevando che nei tributi oggetto di accertamento unitario il litisconsorzio è anche sostanziale oltre che processuale. Le spese sono state dichiarate irripetibili. È stato inoltre escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, in ragione della soccombenza della parte ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
la mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio comporta l’estinzione del processo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base delle riprese fiscali oggetto di contestazione nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l’accertamento tributario riguarda rapporti inscindibilmente unitari e coinvolge più soggetti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutte le parti già presenti nel giudizio di merito.
- L’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Nei giudizi relativi a imposte non armonizzate oggetto di accertamento complessivo e unitario, il litisconsorzio assume natura sostanziale oltre che processuale.
- Se il ricorso per cassazione è proposto senza evocare tutte le parti necessarie, la Corte può rilevare d’ufficio il vizio e ordinare l’integrazione del contraddittorio.
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