Cassazione Civile, Ordinanza n. 12543/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente provinciale inquadrata nella categoria D3 del comparto Regioni e autonomie locali, alla quale era stato attribuito un incarico di responsabilità del servizio "controllo atmosferico ed acustico" avente valenza di posizione organizzativa. Dopo la naturale scadenza dell'incarico, nel 2008, la lavoratrice aveva lamentato il demansionamento derivante dalla perdita della responsabilità di servizio e aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità correlata, oltre ad altre voci economiche. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha ritenuto di dover applicare il principio di diritto già affermato dalla Cassazione con l'ordinanza rescindente, escludendo che dall'inquadramento D3 derivasse un diritto alla titolarità della posizione organizzativa e condannando la lavoratrice alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della precedente sentenza poi cassata. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per avere il giudice del rinvio deciso senza ulteriori accertamenti; violazione di norme del TUEL e del CCNL del comparto enti locali in tema di conferimento e revoca delle posizioni organizzative e omesso esame di atti organizzativi dell'ente; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda di demansionamento fondata su ragioni diverse dalla sola privazione della responsabilità di servizio; violazione degli artt. 112, 113, 345, 394, 336 e 389 c.p.c. per avere deciso sulla restituzione di somme asseritamente in parte coperte da giudicato o comunque non correttamente devolute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente riferite a più norme processuali e sostanziali, mirassero in realtà a contestare la sentenza resa in sede rescissoria e quindi l'ordinanza rescindente già passata in giudicato interno, chiedendo una nuova regola di giudizio non consentita nel giudizio di rinvio. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla restituzione delle somme erano generiche e che le censure formulate come omesso esame non ricadevano nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché non denunciavano un fatto storico decisivo ma contestavano la valutazione giuridica e istruttoria compiuta dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio e preclude il riesame di questioni di fatto o di diritto che ne costituiscono il presupposto; il ricorso contro la sentenza rescissoria può denunciare solo l'infedele esecuzione dei compiti affidati dal giudice di legittimità
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
le censure che, sotto l'etichetta della violazione di legge o dell'omesso esame, si risolvono in contestazioni sulla corretta applicazione del principio di diritto già fissato o sulla valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili
art. 48 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di conferimento e revoca della responsabilità di servizio
art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di attribuzione di responsabilità dirigenziali o di servizio
art. 9 CCNL 31 marzo 1999
secondo la ricostruzione già offerta nella precedente pronuncia di legittimità, la disciplina contrattuale esclude il mantenimento o l'acquisizione della posizione organizzativa al di fuori delle procedure previste
art. 3 CCNL 31 marzo 1999
nel nuovo sistema di classificazione ciascuna categoria individua mansioni professionalmente equivalenti e distingue le posizioni solo sotto il profilo economico
art. 16 CCNL 31 marzo 1999
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare il diritto alla responsabilità di servizio/posizione organizzativa
art. 4 CCNL 1 aprile 1999
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare il diritto alla responsabilità di servizio/posizione organizzativa
art. 17 CCNL 1 aprile 1999
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare il diritto alla responsabilità di servizio/posizione organizzativa
richiamato per denunciare asserita omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che le doglianze non colpiscano un'omissione reale bensì la soluzione giuridica data alla controversia
richiamato insieme alle norme processuali sulle restituzioni e sui limiti del giudizio di rinvio
richiamato per sostenere l'inammissibilità della decisione sulla restituzione quale domanda nuova o oltre i limiti devolutivi
richiamato in relazione ai limiti del giudizio di rinvio e alla possibilità di proporre domande nuove
richiamato per contestare gli effetti della cassazione sulla restituzione delle somme
la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata va proposta dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio o a quello che ha emesso la sentenza impugnata; il diritto alla restituzione nasce dalla cassazione della sentenza
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente; non può riesaminare questioni che ne costituiscono il presupposto né sostituire una diversa regula iuris.
- Avverso la sentenza pronunciata in sede rescissoria il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per denunciare l'infedele esecuzione dei compiti affidati dal giudice di legittimità; sono inammissibili censure che mirano in sostanza a mettere in discussione il principio di diritto già fissato.
- L'istituto dell'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sindacare la valutazione delle prove o le ragioni giuridiche poste a base della decisione, poiché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico specifico e decisivo.
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, essendo conseguenza processuale della cassazione ma comunque collegata alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio.
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