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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22241/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (aggiudicataria)

La controversia

All'esito di una procedura di espropriazione immobiliare, un immobile occupato dai ricorrenti fu aggiudicato alla controricorrente, che iniziò l'esecuzione per rilascio. Gli occupanti proposero opposizione all'esecuzione deducendo che il bene era stato conferito in un fondo patrimoniale. Il Tribunale rigettò l'opposizione, qualificandola espressamente come opposizione all'esecuzione e osservando che l'esecuzione era fondata su un titolo giudiziale e che i vizi inerenti al merito di quel titolo avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio che lo aveva pronunciato. I soccombenti proposero quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminarli perché l'impugnazione era proposta con il mezzo sbagliato: contro una sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere proposto appello, non ricorso per cassazione, applicandosi il principio dell'apparenza in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché proposto per cassazione avverso una sentenza di primo grado che, secondo la qualificazione operata dal Tribunale e ribadita dalle stesse conclusioni degli opponenti, avrebbe dovuto essere impugnata con appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000, e al pagamento in favore della controparte di euro 4.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo la proposizione del ricorso quantomeno gravemente colposa; ha infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La scelta del mezzo di impugnazione va compiuta secondo il principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione data dal giudice nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione.
  • Se il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione, la relativa decisione va impugnata con l'appello e non con ricorso per cassazione.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare colpa grave ai fini dell'applicazione della condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • La responsabilità della parte per l'illecita o infondata iniziativa processuale comprende anche l'operato del difensore, del quale la parte risponde verso la controparte processuale.
  • La somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere liquidata equitativamente prendendo a riferimento l'importo delle spese di lite dovute alla parte vittoriosa.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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