Cassazione Civile, Ordinanza n. 22241/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicataria)
La controversia
All'esito di una procedura di espropriazione immobiliare, un immobile occupato dai ricorrenti fu aggiudicato alla controricorrente, che iniziò l'esecuzione per rilascio. Gli occupanti proposero opposizione all'esecuzione deducendo che il bene era stato conferito in un fondo patrimoniale. Il Tribunale rigettò l'opposizione, qualificandola espressamente come opposizione all'esecuzione e osservando che l'esecuzione era fondata su un titolo giudiziale e che i vizi inerenti al merito di quel titolo avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio che lo aveva pronunciato. I soccombenti proposero quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma la Corte ha ritenuto superfluo esaminarli perché l'impugnazione era proposta con il mezzo sbagliato: contro una sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere proposto appello, non ricorso per cassazione, applicandosi il principio dell'apparenza in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile perché proposto per cassazione avverso una sentenza di primo grado che, secondo la qualificazione operata dal Tribunale e ribadita dalle stesse conclusioni degli opponenti, avrebbe dovuto essere impugnata con appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000, e al pagamento in favore della controparte di euro 4.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo la proposizione del ricorso quantomeno gravemente colposa; ha infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare la responsabilità dei ricorrenti per l'operato del loro legale nei confronti della controparte processuale
richiamato come parametro della diligenza qualificata esigibile dall'avvocato cassazionista
ritenuto applicabile d'ufficio in presenza di ricorso proposto almeno con colpa grave, con condanna equitativa in favore della controparte
utilizzato come base per la liquidazione equitativa della somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La scelta del mezzo di impugnazione va compiuta secondo il principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione data dal giudice nel provvedimento impugnato, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione.
- Se il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione all'esecuzione, la relativa decisione va impugnata con l'appello e non con ricorso per cassazione.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare colpa grave ai fini dell'applicazione della condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- La responsabilità della parte per l'illecita o infondata iniziativa processuale comprende anche l'operato del difensore, del quale la parte risponde verso la controparte processuale.
- La somma dovuta ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere liquidata equitativamente prendendo a riferimento l'importo delle spese di lite dovute alla parte vittoriosa.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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