Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08964/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2008 emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria di un'area edificabile. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la decisione veniva confermata dalla CTR, che riteneva legittima l'emissione del nuovo avviso in autotutela sostitutiva e corretto il valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992. La società ricorreva per cassazione con due motivi: (1) denunciava violazione dell'art. 67 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il Comune avesse emesso un secondo avviso senza annullare il precedente del 2011, in violazione del divieto di doppia imposizione e senza avere correttamente esercitato il potere di autotutela sostitutiva; (2) denunciava violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, deducendo che la CTR avesse illegittimamente determinato il valore venale dell'area senza considerare ulteriori oneri di urbanizzazione e bonifica che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto ridurre sensibilmente il valore imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza richiedesse un accertamento di merito precluso in sede di legittimità e che, comunque, la ricorrente non avesse assolto l'onere di specifica allegazione e localizzazione degli atti su cui fondava l'asserita mancata eliminazione del precedente avviso; la documentazione richiamata non dimostrava in modo univoco che il primo atto non fosse stato ritirato o annullato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che la CTR aveva applicato correttamente i criteri legali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, detraendo dal valore originario del terreno i costi di urbanizzazione e bonifica e ulteriori importi forfettari; inoltre, la censura era inammissibile e/o infondata perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto, senza indicare in modo completo gli atti e i documenti rilevanti, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., e tendeva sostanzialmente a ottenere un nuovo riesame del merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. 600/1973

    La ricorrente lo invocava come divieto di doppia imposizione in relazione alla sostituzione dell'avviso; la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente e comunque implicante un'indagine di merito non consentita in cassazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    È la norma che disciplina la determinazione del valore venale dell'area edificabile ai fini ICI; la Corte ha confermato che la CTR l'ha applicata correttamente, detraendo i costi di urbanizzazione e bonifica e altri importi forfettari.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, precisando che non è consentita una mera critica alla sufficienza della motivazione o una richiesta di riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione di tale norma è stata respinta perché la ricorrente non aveva indicato, con specificità, quali emergenze processuali rendessero incontestati i fatti allegati.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione completa e la localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda; il richiamo a meri stralci è insufficiente.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato in relazione all'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È stata richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce la violazione di legge deve indicare in modo specifico gli elementi fattuali e documentali che delimitano l'ambito della censura; il mero richiamo a stralci di atti o documenti non soddisfa l'onere di autosufficienza.
  • La contestazione della legittimità di un avviso sostitutivo fondato su asserita mancata previa eliminazione del precedente atto impositivo richiede un compiuto supporto documentale; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile se implica accertamenti di fatto.
  • La determinazione del valore venale di un'area edificabile ai fini ICI deve avvenire secondo i criteri legali previsti dalla normativa speciale; il giudice di merito, se li applica correttamente, non è censurabile in cassazione attraverso una semplice diversa valutazione del bene o dei costi incidenti sul suo valore.
  • Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o per contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione, quando la questione di fatto sia stata comunque esaminata dal giudice di merito.
  • Un fatto può dirsi pacifico solo se la controparte lo abbia inequivocamente accettato o abbia impostato una difesa incompatibile con il suo disconoscimento; non è sufficiente un generico richiamo alla mancata contestazione se non supportato dagli atti processuali pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.