Cassazione Civile, Ordinanza n. 14396/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento in cui una società aveva visto dichiarare inammissibile il reclamo avverso il decreto del tribunale che aveva rigettato l’istanza di fallimento proposta contro un’altra società. La Corte d’appello aveva ritenuto invalida la procura alle liti utilizzata per il reclamo, perché la procura richiamata era stata rilasciata per un precedente giudizio monitorio e non conteneva un riferimento espresso né al reclamo ex art. 18 l.fall. né all’istanza di fallimento ex art. 6 l.fall. Il difensore della reclamante ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 83 c.p.c. e 1362 ss. c.c., sostenendo che la procura dovesse essere interpretata in senso omnicomprensivo, includendo anche la fase concorsuale e il reclamo; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 182 c.p.c., assumendo che, rilevato il difetto di procura, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la sanatoria e la rinnovazione della procura stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la procura non era estensibile al giudizio di reclamo e alla domanda di fallimento, perché il mandato era riferito al diverso giudizio monitorio e al recupero del credito, non all’apertura della procedura concorsuale. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la procura era stata effettivamente prodotta in atti ma risultava invalida per mancanza di riferibilità al giudizio in corso: in tale ipotesi il giudice di merito avrebbe dovuto attivare il meccanismo di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c., assegnando un termine per la rinnovazione della procura. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La procura alle liti va interpretata secondo il suo contenuto, ma non può essere estesa oltre l’ambito oggettivo del mandato conferito; nel caso esaminato non copriva il reclamo e la domanda di fallimento.
I canoni ermeneutici contrattuali si applicano anche all’interpretazione della procura, che deve avvenire in modo sistematico e teleologico, ma senza attribuire al testo un significato estraneo alla volontà espressa.
"il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti ... assegna alle parti un termine perentorio ... per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa"
Il difetto o l’invalidità della procura alle liti è sanabile; il giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione in qualsiasi fase e grado del giudizio, salvo ipotesi di mancanza/inesistenza della procura non sanabili nei casi tipizzati dalle Sezioni Unite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge relativa sia all’interpretazione della procura sia alla mancata applicazione del meccanismo di sanatoria.
art. 111 Cost.
Viene richiamato per affermare l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle spese in sede di reclamo fallimentare.
Il decreto emesso in tale sede è impugnabile per cassazione nei limiti delle statuizioni sulle spese, perché in parte decisorio e definitivo su un diritto soggettivo.
Il reclamo avverso la sentenza/dichiarazione di fallimento richiede una procura riferita specificamente a tale giudizio; non basta una procura destinata a diverso procedimento.
L’istanza di fallimento è un atto distinto dal giudizio monitorio e dalla mera azione di recupero credito; richiede una specifica autorizzazione alla proposizione della domanda concorsuale.
Richiamato solo per la condanna al pagamento del contributo aggiuntivo nella fase di merito, poi rimessa al giudice del rinvio.
art. 6 CEDU
L’interpretazione dell’art. 182 c.p.c. deve essere compatibile con il diritto di accesso al giudice e con il divieto di eccessivi formalismi.
Massime di principio
- La procura alle liti va interpretata in modo funzionale e sistematico, ma il suo ambito non può essere esteso oltre il procedimento per il quale è stata concretamente rilasciata, soprattutto quando il testo richiama in modo univoco un diverso giudizio.
- La domanda di apertura della procedura concorsuale e il reclamo avverso il provvedimento che la riguardi non sono una mera fase del recupero coattivo del credito: occorre un mandato specifico o comunque chiaramente riferibile a tali iniziative.
- Quando il difetto riguarda una procura effettivamente prodotta in atti ma invalida per difetto di riferibilità al giudizio, il giudice deve attivare la sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c., assegnando un termine per la rinnovazione.
- Il meccanismo di regolarizzazione della rappresentanza processuale è doveroso e opera con effetti ex tunc, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il divieto di formalismi eccessivi.
- La non sanabilità prevista dalle Sezioni Unite riguarda le ipotesi di mancanza/inesistenza della procura o di totale assenza di ius postulandi, non il caso di procura invalida ma esistente e depositata.
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