Cassazione Penale, Sentenza n. 1310/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha dichiarato prescrizione per il reato di infedeltà patrimoniale (capo b) e ha confermato la condanna per appropriazione indebita (capo a). I motivi principali dedotti in cassazione vertevano sulla tardività della querela (procedibilità), sulla sussistenza del delitto di appropriazione indebita rispetto ai prelievi 2015 e alla legittimazione derivante da delibere assembleari pregresse, sulla quantificazione del danno e della provvisionale e sulla determinazione della pena in relazione alla pluralità delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo relativo alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita (capo a). Ha annullato la decisione impugnata quanto agli effetti civili relativi al capo a) e ha disposto rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. La provvisionale a favore della parte civile non è stata cassata perché riferita prevalentemente all'infedeltà patrimoniale (capo b) la cui entità supera l'importo della provvisionale.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi processuali; la Corte ha ritenuto la questione di tardività della querela riservata al merito e non utile per cassazione essendo fondata su valutazioni fattuali
Citando la normativa relativa alla procedibilità/querela; la Corte ha valutato che la questione della tempestività della querela era stata adeguatamente motivata nel merito dalla sentenza impugnata
Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento sulla sussistenza del dolo specifico e sulle delibere assembleari che potevano legittimare i prelievi
Richiamato rispetto alla quantificazione del danno e dell'onere probatorio, ma il motivo relativo è stato dichiarato inammissibile
Richiamato in rapporto alla applicazione di aumenti per continuazione; la questione è risultata assorbita dalla declaratoria di prescrizione
art. 578 comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la norma per rilevare che la declaratoria di prescrizione non pregiudica le statuizioni civili, motivo per cui la revoca delle statuizioni civili avrebbe costituito esito più favorevole ma non è stata accolta
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamate in ordine al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; norme procedurali sul relativo svolgimento
Massime di principio
- La dichiarazione di prescrizione penale non comporta automaticamente la caducazione delle statuizioni civili, ex art. 578 cod. proc. pen.; chi agisce per ottenere la revoca delle statuizioni civili deve puntare eventualmente sull'improcedibilità o su vizi che incidano sul giudizio di merito
- Se pagamenti o emolumenti risultano legittimati da delibere assembleari pregresse, l'assenza di una delibera recente non vale di per sé a configurare appropriazione indebita: occorre valutare la natura del diritto, la sua contestazione e l'esistenza del dolo specifico
- La sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) nelle ipotesi di appropriazione indebita richiede valutazioni di merito approfondite; la Cassazione può annullare per carenza di motivazione quanto a questo elemento e rinviare per nuovo esame
- La decorrenza del termine di prescrizione va calcolata sul dies a quo individuato nella consumazione dell'ultima condotta (es. ultimo pagamento); la prova e l'indicazione della data sono decisive per il computo della prescrizione
- Questioni che consistono in rivalutazioni di fatto (tempestività di querela legata ad acquisizione di documentazione, valutazione probatoria delle delibere, ecc.) sono in genere riservate al merito e difficilmente riesaminabili in Cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione
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