Cassazione Civile, Ordinanza n. 01692/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite trae origine da una complessa vicenda in tema di brevetto industriale relativo a un procedimento perfezionato per la produzione di zeoliti. Un inventore aveva ottenuto un accertamento giudiziale della propria qualità di inventore e della titolarità del brevetto, mentre era rimasta controversa la questione del trasferimento o meno dei diritti brevettuali e, soprattutto, del danno derivante dall'uso del procedimento da parte di terzi. In primo grado era stato riconosciuto un risarcimento nei confronti di una società utilizzatrice, ma la Corte d'appello, nel giudizio poi cassato e rinviato, aveva negato il danno risarcibile. Dopo un primo intervento di cassazione che aveva censurato la motivazione della Corte territoriale sulla pretesa cessione del brevetto, la Corte d'appello in sede di rinvio ha riconosciuto la titolarità del brevetto in capo all'inventore ma ha rigettato la domanda risarcitoria. Gli eredi dell'inventore hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2059, 1226 e 2056 c.c., per avere negato qualsiasi pregiudizio, anche non patrimoniale, nonostante l'accertata illegittima utilizzazione del brevetto da parte di più soggetti; secondo, violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite. La censura centrale sosteneva che, in materia di lesione del diritto di brevetto, il danno non può essere escluso solo perché non sia stato provato il suo preciso ammontare, dovendo il giudice liquidarlo equitativamente sulla base di criteri idonei, tra cui gli utili realizzati dall'autore della violazione e, solo in subordine, la giusta royalty come limite minimo. La questione di spese è stata ritenuta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla liquidazione del danno da lesione del brevetto. Ha affermato che, in tema di proprietà industriale, il danno accertato va liquidato considerando gli utili realizzati in violazione del diritto, dedotti i costi dal ricavo totale; la giusta royalty o royalty virtuale costituisce soltanto un limite inferiore della liquidazione equitativa e non esaurisce i criteri disponibili se il danneggiato prospetta altri parametri ragionevoli. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della domanda di risarcimento anche per il profilo non patrimoniale, ma la Corte valorizza soprattutto i criteri di liquidazione del danno da lesione di brevetto
la liquidazione equitativa è ammissibile solo quando l'esistenza del danno sia provata e il suo preciso ammontare sia impossibile o molto difficile da dimostrare
nei danni da illecito si applicano, in quanto compatibili, i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
la statuizione sulle spese segue la soccombenza; il motivo relativo alle spese è stato tuttavia assorbito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso
richiamato nel precedente giudizio di legittimità per escludere che gli elementi valorizzati integrassero valide presunzioni gravi, precise e concordanti
richiamati nel precedente giudizio di cassazione per escludere la prova di un valido contratto di cessione del brevetto
evocato per ribadire che, in materia di proprietà industriale, il danno non è in re ipsa e va comunque provato
Massime di principio
- In materia di brevetti e, più in generale, di proprietà industriale, il danno da violazione del diritto non è in re ipsa: l'esistenza del pregiudizio deve essere provata secondo le regole ordinarie dell'illecito civile.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno risarcibile sia già certo nell'an debeatur; essa serve solo a colmare l'impossibilità o la particolare difficoltà di provarne l'esatto ammontare.
- Nel risarcimento del danno da contraffazione o da uso illegittimo di un brevetto, il giudice deve considerare, ove possibile, gli utili realizzati dal contraffattore, calcolando il margine di profitto e detraendo i costi sostenuti dal ricavo.
- La giusta royalty o royalty virtuale costituisce un criterio equitativo minimo o di base, ma non esclude l'adozione di altri criteri ragionevoli maggiormente aderenti alla piena riparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto.
- Il giudice che liquida il danno in via equitativa deve indicare, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito e gli elementi posti a fondamento della quantificazione, per evitare una decisione arbitraria.
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