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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19229/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti dell'Agenzia fiscale, inquadrati nella seconda area funzionale e nelle fasce economiche F1 e F2, diretta a ottenere il riconoscimento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla fascia F3. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, nel sistema di classificazione introdotto dal c.c.n.l. del comparto agenzie fiscali, le mansioni svolte all'interno della medesima area siano professionalmente equivalenti e che la progressione economica dipenda dall'abilità professionale acquisita, non dal mero svolgimento di mansioni qualitativamente diverse. Contro tale decisione una dipendente ha proposto ricorso principale denunciando omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la Corte territoriale non avesse considerato che sin dall'assegnazione al Centro Multicanale di Bari ella svolgeva funzioni di maggiore responsabilità e competenza, tali da fondare il diritto alla fascia F3, e che il successivo riconoscimento della fascia fosse avvenuto senza mutamento di mansioni. Gli altri dipendenti hanno proposto ricorso incidentale deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. del comparto agenzie fiscali, dell'art. 14 del c.c.n.i. 2002-2005 e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere che il principio di flessibilità si applicasse anche alla fattispecie, mentre la loro pretesa derivava anche dalla contrattazione integrativa che avrebbe previsto per gli assistenti addetti al CAM l'inquadramento iniziale in F3.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che la censura sulla motivazione non colpisse un'omissione reale ma mirasse a una diversa valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito; ha inoltre rilevato che mancava la decisività del fatto asseritamente omesso. Ha poi rigettato il ricorso incidentale perché infondato e, in parte, inammissibile: ha confermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la classificazione per aree omogenee rende equivalenti le mansioni interne alla stessa area e attribuisce rilievo alla fascia economica quale riconoscimento dello sviluppo professionale, non alla pretesa di mansioni superiori in senso tradizionale. Ha inoltre escluso che la contrattazione integrativa potesse essere fatta valere in cassazione come violazione di contratto collettivo nazionale o come fonte di un trattamento economico difforme da quello previsto dalla contrattazione nazionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale; inoltre è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorsi, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione denunciabile richiede, nel regime attuale, una totale pretermissione del fatto storico decisivo o una motivazione mancante/apparente, non essendo sufficiente contestare la valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è ammessa una critica che miri a una diversa lettura delle risultanze o alla qualificazione della domanda.

  • art. 17 del c.c.n.l. del personale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004

    Le aree funzionali corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità per una vasta gamma di attività; all'interno dell'area le mansioni sono equivalenti ed esigibili, salvo quelle che richiedano specifiche abilitazioni.

  • art. 18 del c.c.n.l. del personale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004

    È richiamato insieme agli artt. 17 e 20 nel sistema di classificazione del personale e nella disciplina delle posizioni economiche; la Corte ne dà una lettura coerente con la flessibilità organizzativa e l'equivalenza delle mansioni interne all'area.

  • art. 14 del c.c.n.i. 2002-2005

    La sua interpretazione, proposta dai ricorrenti, non può essere sindacata in cassazione come violazione del contratto collettivo nazionale; il controllo sul contratto integrativo è limitato ai canoni ermeneutici e alla motivazione.

  • art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

    Nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni equivalenti all'interno della medesima area; non trova applicazione l'art. 2103 c.c. in senso pieno e il rilievo è dato alla classificazione per aree.

  • art. 36 Cost.

    È evocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa retributiva, ma la Corte non vi riconosce un autonomo fondamento per superare il sistema contrattuale di classificazione per aree.

  • art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001

    In cassazione sono deducibili la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali; per i contratti integrativi il controllo di legittimità è limitato ai canoni legali di interpretazione e al vizio di motivazione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La censura sulla contrattazione integrativa è inammissibile se non indica specificamente i canoni ermeneutici violati, limitandosi a sollecitare una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    Le clausole del contratto integrativo che attribuiscano un trattamento economico difforme e più favorevole rispetto al contratto collettivo nazionale sono nulle per contrasto con la fonte nazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti conformi a sostegno del principio di equivalenza delle mansioni per aree.

  • art. 97, comma primo, Cost.

    Il nuovo sistema di classificazione per aree è ritenuto compatibile con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, perché orientato alla flessibilità nella gestione del personale.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

  • art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001

    È la fonte cui rinvia l'art. 63 per la tutela in cassazione dei contratti collettivi nazionali.

  • art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato per distinguere la qualifica superiore acquisita mediante procedure selettive da quella derivante dal mero sviluppo professionale.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la contrattazione collettiva introduce aree omogenee, tutte le mansioni ricomprese nella stessa area sono da considerarsi equivalenti e normalmente esigibili dal datore di lavoro, salvo specifiche abilitazioni o diverse previsioni contrattuali.
  • La progressione economica interna all'area remunera lo sviluppo professionale acquisito dal dipendente e non costituisce di per sé prova dello svolgimento di mansioni superiori.
  • In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare la lettura del giudice di merito, se il fatto storico è stato comunque esaminato.
  • La contrattazione integrativa del pubblico impiego non può derogare in peius o in modo incompatibile alla contrattazione collettiva nazionale; se attribuisce trattamenti economici non previsti a livello nazionale, le relative clausole sono nulle.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione della contrattazione integrativa non è deducibile come violazione di contratto collettivo nazionale; il sindacato della Corte è limitato alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici e alla motivazione del provvedimento di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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