Cassazione Civile, Ordinanza n. 21274/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di negatoria servitutis relativo a un preteso diritto di passaggio veicolare a favore di una particella di proprietà del resistente. Dopo un primo arresto della Corte d'appello di Firenze, cassato con rinvio dalla precedente decisione di legittimità, il giudice di rinvio ha riesaminato l'atto del 4 aprile 1955 e ha ritenuto che esso costituisse la servitù di passo, in applicazione dei criteri ermeneutici indicati dalla Cassazione. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1068 e 392 c.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1068, 2697, 2729 e 394 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1028 c.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza, si contestava l'interpretazione dell'atto negoziale e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse applicato correttamente i criteri di interpretazione del contratto già indicati nella precedente sentenza rescindente, e che i motivi di ricorso si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del contenuto dell'atto e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di interpretazione letterale e sistematica del contratto; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sostituire una diversa lettura dell'atto a quella, plausibile, adottata dal giudice di merito.
Richiamato tra le norme ermeneutiche invocate dalla ricorrente, ma senza che fosse ravvisata una loro violazione nella decisione del giudice di rinvio.
Richiamato tra i canoni interpretativi, ma la Corte ha escluso che il giudice di rinvio li avesse violati.
Citato nei motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante, poiché la censura era in realtà diretta all'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù.
Richiamato nei motivi come norma collegata al giudizio di rinvio, ma non ritenuto violato.
La violazione di questa norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre invece quando la censura mira a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto.
Citato tra le norme invocate, ma la doglianza è stata reputata sostanzialmente volta a rivalutare il materiale probatorio.
Citato nei motivi, senza che emergesse una sua effettiva violazione autonoma.
Richiamato in relazione alla configurabilità della servitù, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Citate per la trattazione camerale e la proposta del relatore in presenza di manifesta inammissibilità o infondatezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito contestare la plausibile interpretazione di una clausola negoziale data dal giudice di merito, quando essa costituisca una delle possibili letture del testo; la censura è ammissibile solo se si deduce una vera violazione dei canoni ermeneutici, non una diversa ricostruzione del significato dell'atto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando la parte ricorrente contesti la valutazione delle prove o chieda una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il motivo di ricorso per violazione delle norme sull'interpretazione del contratto quando, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- Quando una clausola contrattuale consente più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non apparente.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai criteri fissati dalla sentenza rescindente; se li applica, non può parlarsi di violazione di legge solo perché la parte dissente dall'esito interpretativo raggiunto.
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